Un solo invio per chi ha mutato la ragione sociale
Le società commerciali che entro il 30 settembre 2016 si sono trasformate in società semplici sono alle prese con la dichiarazione dei redditi. Nel caso di trasformazione di società di capitali in società semplici il periodo ante trasformazione doveva essere inviato telematicamente entro giugno 2017, non potendo beneficiare della proroga che si applica quando il termine dichiarativo decorreva dal 1 luglio al 30 settembre 2017. Diversa è l’ipotesi di trasformazione da società di persone a società semplice. Con l’interpello della Dre Piemonte (n. 901-533-2016), si è giustamente rilevato che non vi sono due distinte dichiarazioni da redigersi in questo caso, ma un’unica dichiarazione che contenga un quadro RF o RG per la frazione di periodo d’imposta in cui la società era commerciale, e un quadro RB per la seconda frazione in cui si è detenuto un immobile come società semplice.
Questa conclusione trae spunto dal fatto che l’articolo 5 bis, comma 1 del Dpr 322/1998 impone di frazionare il periodo d’imposta nel quale è avvenuta la trasformazione societaria solo nel caso in cui si sia passati da soggetto Ires a soggetto Irpef o viceversa. Diversamente, nell’ipotesi in cui la trasformazione sia eseguita all’interno di società che fanno riferimento al tipo “di persone”, non vi è alcun passaggio da Ires a Irpef il che porta alla corretta conclusione che non è necessario dividere il periodo d’imposta. Questo da un punto di vista dichiarativo, mentre dal punto di vista pù prettamente impositivo resta il fatto che una società ha prodotto reddito d’impresa per una parte del periodo d’imposta , mentre nella “ ideale” seconda parte dello stesso periodo ha prodotto un reddito fondiario (nel caso specifico della trasformazione agevolata in società semplice).
Sempre dal punto di vista dell’adempimento dichiarativo va rimarcato che il soggetto collettivo che presenta la dichiarazione è quello esistente alla data dell’invio della medesima, cioè la società semplice, la quale, è tipo societario impossibilitato a svolgere attività d’impresa. Da tale aspetto deriva una conseguenza di una certa rilevanza: la società semplice non è annoverata tra le società che possono essere definite di comodo.
Posto questo scenario normativo, si potrebbe concludere che l’intero periodo d’imposta 2016 , essendosi verificata la trasformazione in società semplice, non può essere qualificato di comodo. Tuttavia, se venisse adottata questa conclusione, si avrebbe una non del tutto comprensibile e ragionevole differenza tra una società di capitali che si trasforma in società semplice (per la quale la prima parte del periodo d’imposta 2016 resta un periodo potenzialmente di comodo) e una società commerciale di persone (assoggettata alla normativa delle società di comodo al pari della società di capitali) che vedrebbe escluso dai test di operatività l’intero periodo 2016. Il problema non è di facile soluzione poiché non risulta possibile eseguire l’invio del modello telematico per una società semplice che volesse compilare il prospetto delle società non operative. Una soluzione prudente consiste nel compilare comunque, extra modello redditi, un prospetto società di comodo per la prima parte del periodo d’imposta dichiarata con quadro RF o RG , prospetto da tenere a disposizione dell’agenzia delle Entrate in quanto non inviato con il modello reddituale.