Valida la notifica dell’atto con Pec esterna all’Ipa se non vanifica la difesa
È valida la notificazione proveniente da un indirizzo Pec non iscritto nei pubblici registri. Così si è espressa la Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano con la sentenza 869/2/2023 (presidente Biancospino, relatore Pavone).
La vicenda
Un contribuente impugnava una intimazione di pagamento, invocandone la nullità, per omessa rituale notificazione della stessa nonché degli atti presupposto, in quanto provenienti da caselle di posta elettronica certificata non inserite nei pubblici registri.
I giudici meneghini, nel rigettare il ricorso, hanno accolto la tesi erariale, secondo la quale l’articolo 26, comma 2 del Dpr 602/73, in tema di notificazione degli atti della riscossione, mentre dispone che l’indirizzo Pec del destinatario debba risultare dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, nulla prevede quanto alla casella del mittente. Inoltre, nessuna norma prevede la nullità della notificazione, laddove questa sia eseguita tramite una casella Pec non censita nei pubblici registri.
Il precedente a Sezioni unite
La Corte di merito cita a supporto della motivazione la pronuncia delle Sezioni unite 15979/2022. La sentenza in questione ha stabilito che non può essere eccepita la nullità della notificazione con riferimento all’atto impugnato, ad esempio una intimazione di pagamento, laddove il contribuente abbia potuto svolgere compiutamente le proprie difese. Questo perché l’impugnazione ha un effetto sanante che, tuttavia, non si estende agli atti presupposto.
Se la giurisprudenza di legittimità ha così trovato un preciso orientamento nella sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’articolo 156 del Codice di procedura civile (Cassazione, sentenza 1702/2023), altrettanto non si può dire per le corti di merito, orientate in molti casi alla nullità o inesistenza della notificazione (Ctr Piemonte 772/2022, Cgt Liguria 923/2022).
Il Codice della Pa digitale
Ricordiamo che in tema di notifiche degli atti a mezzo Pec, l’articolo 6-ter del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005), disciplina l’istituzione e la tenuta dell’indice di fiducia dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni (Ipa), nel quale sono indicate le caselle di posta elettronica certificata da utilizzare per lo scambio di comunicazioni e documenti valido ai fini di legge.
Non va trascurato il fatto che l’elenco, inoltre, assolve all’ulteriore funzione di dare certezza in ordine al mittente della comunicazione. Non sono rari, infatti, i tentativi di truffa attuati mediante false email o Pec, allo scopo di carpire dati sensibili o compromettere i sistemi informatici.