Vanno chiariti gli interessati e la decorrenza
L’articolo 6, comma 9, della legge 112/2016 prevede che le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati in favore di trust e fondi speciali destinati alle persone con disabilità grave accertata in base alla legge diano diritto ad apposite detrazioni e deduzioni dalle imposte sui redditi. In particolare ai privati si applicano le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato in base all’articolo 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017).
Nello specifico:
• la detrazione dall’Irpef, per le persone fisiche non imprenditori, del 35% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30mila euro (per le erogazioni in denaro, la detrazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito rispettando alcune formalità);
• la deduzione dal reddito complessivo, per le persone fisiche imprenditori e per enti e società, dell’importo dell’erogazione liberale in denaro o in natura nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, con possibilità di riportare in avanti per cinque anni l’eventuale eccedenza.
Per le erogazioni in natura, la legge non precisa quale valore debba essere preso a riferimento per determinare l’ammontare dell’erogazione effettuata. Dovrebbero, sul punto, valere ancora i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate in materia di erogazioni liberali e terzo settore, con la circolare 39/E del 19 agosto 2005, secondo cui deve prendersi in considerazione il valore normale del bene secondo la definizione dell’articolo 9, commi 3 e 4, del Tuir – possibilmente supportato dalla stima di un perito – ed è consigliabile per il donante acquisire anche una ricevuta da parte del donatario – cioè da parte del trustee o affidatario – che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori.
Non è chiaro se la detrazione o deduzione spetti, o meno, al conferente di beni e diritti nello strumento prescelto (trust o fondo speciale). La legge 112/2016 si premura di chiarire che il conferimento di beni e diritti non è soggetto a imposta di donazione, ma ciò non implica necessariamente che tale conferimento possa essere assimilato a una erogazione liberale o a una donazione ai fini delle detrazioni o deduzioni. Ciononostante, è auspicabile un chiarimento ufficiale che ammetta la spettanza delle detrazioni o deduzioni anche sui conferimenti nello strumento prescelto, per evitare l’assurdo paradosso di escludere dalle agevolazioni tutti i soggetti conferenti.
Un ultimo dubbio, infine, riguarda la decorrenza. Le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato in base all’articolo 83, commi 1 e 2, del Codice del Terzo settore sono in vigore a partire dal 2018, e ciò dovrebbe riverberare i suoi effetti anche sulla decorrenza ai fini degli atti a titolo gratuito in favore di strumenti per il «Dopo di noi». Sul punto, tuttavia, sarebbe opportuno un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate.