Adempimenti

Visto infedele sul 730, il nuovo regime sanzionatorio non è retroattivo

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di Luca De Stefani

La nuova disposizione che punisce Caf e professionisti abilitati che rilasciano un visto infedele nel 730 solo con il pagamento del 30% della maggiore imposta riscontrata, non è applicabile alle violazioni commesse prima del 30 marzo 2019. A chiarirlo è l’agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E di ieri ( clicca qui per consultarla ).

Per tutti i modelli 730 trasmessi (precompilati o meno, con modifiche o meno rispetto ai dati forniti dalle Entrate), i Caf o i professionisti abilitati devono effettuare l’attività di verifica di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione (articolo 34, comma 3, lettera c, del Dlgs 241/1997), la quale deve essere effettuata anche su tutti i dati della dichiarazione, compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata dall’agenzia delle Entrate.

Dal 30 marzo 2019, per il visto di conformità infedele su un modello 730 inviato (anche se precompilato e senza modifiche), il professionista abilitato, il responsabile dell’assistenza fiscale (Raf) e, in solido con quest’ultimo, il Caf, sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente (articolo 39, comma 1, lettera a, del Dlgs 241/1997). In precedenza, invece, si applicavano ai Caf o ai professionisti la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.582 euro, oltre che l’obbligo di pagare allo Stato o al diverso ente impositore (ad esempio, Comune o Regione) una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, in base ai controlli automatici delle Entrate (articolo 36-bis del Dpr 600/1973), se non vi fosse stato l’intervento del Caf o del professionista.

L’agenzia delle Entrate ha confermato che le nuove misure destinate a punire gli errori commessi dai Caf e dai professionisti si applicano all’assistenza fiscale prestata successivamente al 30 marzo 2019, quindi, «a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019» (730 2019, relativo al 2018).

Inoltre, l’Agenzia ha chiarito anche che non si ravvisano le condizioni per applicare il principio del favor rei (articolo 3, comma 3, del Dlgs 18 settembre 1997, n. 472), per le violazioni commesse ante 30 marzo 2019. Nella previgente normativa, infatti, considerando l’impegno assunto dai Caf e dai professionisti abilitati nei confronti dei contribuenti per una corretta predisposizione del 730 e del conseguente affidamento di quest’ultimi, circa la definitività del rapporto tributario relativo a questo modello, il legislatore aveva posto, in capo ai medesimi, in caso di errore, non solo l’onere di corrispondere una sanzione per la violazione commessa, ma anche quello di pagare l’imposta e i relativi interessi.

L’onere di pagare l’imposta e i relativi interessi è stato imposto «in sostituzione del contribuente» e a titolo risarcitorio e non anche sanzionatorio. La nuova disposizione ha conservato l’impianto punitivo per la sola sanzione (sempre ravvedibile), eliminando le voci risarcitorie (imposta e interessi), quindi, il favor rei nei confronti dei Caf e dei professionisti abilitati potrebbe essere potenzialmente applicabile limitatamente alla quota commisurata alle sanzioni e non per quella quota richiesta a titolo di risarcimento, parametrata all’imposta e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.

730 rettificativo o comunicazione dei dati rettificati
Se, dopo l’invio del 730, il Caf o il professionista abilitato riscontrano errori che hanno comportato l’apposizione del visto infedele (non ancora accertati dalle Entrate), sia nel caso di invio di un 730 rettificativo che nel caso di invio di una comunicazione dei dati rettificati da parte del Caf o del professionista abilitato, la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell’importo corrispondente al 30% della maggiore imposta riscontrata (per l’assistenza fiscale prestata fino al 2018 alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente), riducibile con ravvedimento operoso. Per l’assistenza prestata fino al 2018, in caso di invio di un 730 rettificativo, con pagamento di una somma pari alla sanzione da parte del Caf/professionista e consegna della delega F24 al contribuente per il pagamento di imposta e interessi, il Caf/professionista può ritenersi liberato e, pertanto, l’omesso o carente versamento di imposta e interessi deve essere riferito al contribuente.

Agenzia delle Entrate, circolare 12/E/2019

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