Controlli e liti

Voluntary, un calcolo a ostacoli

di Carlotta Benigni e Antonio Tomassini

Il primo passo per chi vuole accedere alla voluntary-bis è la compilazione e l’invio del modello di adesione entro il 31 luglio 2017. Non essendo ancora aperto l’apposito canale telematico, ad oggi se si vuole aderire per prevenire cause ostative è possibile utilizzare esclusivamente il vecchio modello del 30 gennaio 2015. Tuttavia il provvedimento dell’altro ieri, con il quale l’agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (si veda il Sole 24 Ore di ieri), dà l’avvio ufficiale alla voluntary-bis chiarendo tutti i passaggi procedurali.

Violazioni reddituali

Possono essere sanate tutte le violazioni commesse sino al 30 settembre 2016. Pertanto, con riferimento alle violazioni reddituali, la procedura potrà riguardare gli anni:

dal 2010 al 2015, in caso di presentazione di una «dichiarazione infedele» e dal 2009 al 2015 in caso di «dichiarazione omessa»;

dal 2006 al 2015 in caso di presentazione di una «dichiarazione infedele» e dal 2004 al 2015, in caso di «omessa dichiarazione», in presenza dei presupposti per applicare il raddoppio dei termini di accertamento.

Violazioni di monitoraggio

Con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, gli anni da regolarizzare sono:

dal 2009 al 2015 per le attività che sono detenute in Paesi non considerati black list (anche in virtù di specifici accordi internazionali);

dal 2004 al 2015 per le attività che sono detenute in Paesi black list.

Rimane da chiarire se tra i Paesi ex black list possano rientrare anche i Paesi inclusi nella white list di cui al decreto ministeriale 9 agosto 2016 per aver concluso un accordo multilaterale sullo scambio di informazioni di cui all’articolo 6 della Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa – e dunque non propriamente ex articolo 26 del Modello di convenzione. Invero, per incentivare la procedura, la stessa apertura potrebbe valere anche per gli accordi la cui entrata in vigore è successiva all’ottobre scorso, tipo Panama.

Il nuovo modello

Il modello si apre con il frontespizio, nel quale il contribuente deve, oltre a indicare i propri dati anagrafici e quelli del professionista incaricato, selezionare la tipologia di istanza presentata, se si tratta di voluntary nazionale o internazionale (è possibile per chi ha fatto la prima Vd internazionale aderire ora alla voluntary-bis per la nazionale e viceversa, senza rischi, si ritiene, sulla prima disclosure), di istanza già presentata con il vecchio modello o di istanza integrativa. Infatti, il contribuente potrà inviare istanze integrative rispetto alla prima fino al 30 settembre 2017.

È poi prevista una serie di opzioni, da quella per la notifica e le comunicazioni via posta elettronica certificata direttamente al professionista (sia in caso di autoliquidazione, sia in caso di calcolo da parte dell’Agenzia) a quella per il calcolo forfettario dei rendimenti per i patrimoni sotto ai due milioni di euro.

È poi richiesta una specifica autodichiarazione inerente l’origine dei contanti o dei valori al portatore (da chiarire cosa si intende per valori). Tale autodichiarazione si affianca alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la quale nella voluntary-bis dovrebbe aver molto più valore (anche ai fini della prova contraria rispetto alla presunzione di redditività prevista per i contanti).

Nuovi investimenti all’estero

Nella Sezione III, il contribuente dovrà indicare per ciascun anno le consistenze detenute, valorizzate secondo i criteri previsti per la compilazione del quadro RW di Unico, divise a seconda che le attività siano state detenute in Paesi white list, black list o black list con accordo.

Nel rigo VD17 dovranno infine essere calcolate le sanzioni da RW dovute, ridotte alla metà in caso di Paesi white list o black con accordo, e successivamente ridotte a un terzo (con applicazione, si auspica, del cumulo giuridico).

La sezione IV serve a identificare le attività ancora all’estero alla data dell’istanza, e l’eventuale necessità di waiver per beneficiare delle sanzioni ridotte. Con l’incognita della necessità del waiver per i Paesi ex black list (come la Svizzera) per i quali il waiver non dovrebbe più essere necessario.

Prospetto di liquidazione

La Sezione V, cuore dell’istanza, include i maggiori imponibili e, per chi decide di autoliquidare, anche le imposte e le sanzioni. Rimane da chiarire se sarà possibile scomputare le imposte pagate all’estero, quantomeno per i redditi soggetti ad aliquota ordinaria, e l’euroritenuta (che invece dovrebbe sempre essere scomputabile).

Altro tema riguarda la riportabilità delle minusvalenze realizzate in un anno e non integralmente utilizzate. Viste le difficoltà oggettive relative ai calcoli, e le conseguenze pesanti in caso di calcoli errati, sarebbe auspicabile che l’Agenzia mettesse a disposizione un software ad hoc. Qualcosa di simile del resto è stato già pensato per gli interessi, visto che l’Agenzia metterà sul proprio sito le istruzioni su come calcolarli.

Il modello

Le istruzioni per la compilazione

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