Controlli e liti

Voluntary, la Guardia di finanza avvia le verifiche sui contanti

di Laura Ambrosi

Alcuni reparti della Gdf stanno invitando contribuenti per fornire notizie, informazioni e documenti sulle attività finanziarie detenute direttamente o indirettamente all'estero ancorché oggetto di regolarizzazione. È un'attività svolta, come si evince dagli inviti, a seguito di comunicazioni della componente specialistica della Guardia di finanza (Reparti speciali) finalizzate a prevenire, ricercare e reprimere violazioni in materia di valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri e di movimentazioni finanziarie e di capitali.

In concreto, dai primi confronti con gli uffici, ai contribuenti che hanno aderito alla voluntary disclosure vengono richiesti riscontri per dimostrare che non vi siano state violazioni alla normativa valutaria sul trasferimento di denaro al seguito sia in entrata, sia in uscita dal territorio dello Stato.

Si tratta di una problematica molto delicata di cui si era a lungo discusso in passato esaminando la normativa sulla voluntary disclosure e, segnatamente, le garanzie dei contribuenti che vi aderivano rispetto alle altre violazioni non di tipo fiscale e penale, ignorate dalla normativa sul rientro dei capitali.

I termini della questione.

In base alle previsioni contenute nell'articolo 3 del Dlgs 195/2008, chiunque attraversi il territorio nazionale (in entrata o in uscita) trasportando al seguito denaro contante di importo pari o superiore a 10mila euro deve dichiarare tale somma.

Tale previsione, di tipo squisitamente valutario, è formalmente differente da quella prevista nell'ambito del monitoraggio fiscale, secondo cui i residenti in Italia, che detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi, pena la sanzione ad hoc prevista per il monitoraggio fiscale.

La normativa sulla voluntary disclosure in realtà forniva “copertura” per le violazioni tributarie e penali connesse alla costituzione illecita delle disponibilità estere ed alla loro successiva eventuale movimentazione, ma non esaminava le possibili violazioni in tema di trasferimento al seguito di denaro.

Da qui verosimilmente gli interventi attuali della Gdf volti ad approfondire le ipotesi in cui dalla relazione che accompagna la collaborazione volontaria emerge che siano state svolte movimentazioni al seguito in contanti da e per l'Italia per somme superiori alla soglia consentita: ciò sia per la costituzione delle illecite disponibilità all'estero, sia in ipotesi di decremento di dette disponibilità.

Il procedimento sanzionatorio

Nel caso in cui la GdF ritenga sussistente la violazione, redige un verbale di contestazione che trasmette al ministero dell'Economia. Questo procede alla successiva fase istruttoria e all’irrogazione delle sanzioni ai trasgressori.

Se gli interessati non si sono avvalsi della facoltà oblatoria, hanno la possibilità di presentare scritti difensivi e documenti al predetto Dicastero, nonché di richiedere di essere sentiti, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione. La competente articolazione ministeriale, udito il parere di una Commissione, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.

Il decreto (che ha efficacia di titolo esecutivo) deve essere emesso nel termine perentorio di 180 giorni dalla data in cui riceve il verbale di contestazione, prorogabile di 60 giorni, in caso di richiesta di audizione del trasgressore.

Contro di esso può essere proposta opposizione al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notificazione o 60 se l'interessato risiede all'estero.

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