Xbrl «libero» per la nota integrativa
Bilanci 2016 al test del deposito in formato Xbrl. La nuova tassonomia, che riguarda schemi e nota integrativa dei bilanci delle società non quotate, è stata aggiornata per le novità introdotte dal decreto legislativo 139/15. Con segnalazione di alcuni problemi da parte di imprese e professionisti.
Con riferimento alla nota integrativa, la compilazione delle tabelle proposte dalla tassonomia è facoltativa per tutte le tipologie di bilancio: il redattore, nel caso lo ritenga opportuno, può sostituirle con una propria e diversa informativa testuale o tabellare. Questa flessibilità consente di adattare il contenuto alle esigenze della propria società nel rispetto di Codice civile e principi contabili. Ne consegue che i software devono consentire all’operatore di intervenire sugli schemi: se questo non dovesse avvenire il problema non è addebitabile alla tassonomia Xbrl.
Diversa e più complessa è la situazione relativa agli schemi di stato patrimoniale e conto economico che, per il momento, non sono flessibili: a partire dai depositi relativi all’esercizio 2017, Xbrl ha intenzione di introdurre elementi di flessibilità anche per questi schemi.
Alcuni esempi riguardano situazioni particolari, ma ricorrenti, relative alle disponibilità liquide, disciplinate dal principio Oic 14. Il principio precisa che in alcuni gruppi di società la gestione della tesoreria è accentrata per ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie (ad esempio i contratti di cash pooling). In tali circostanze, un unico soggetto giuridico (in genere la capogruppo o una finanziaria) gestisce la liquidità per conto delle altre società del gruppo. Nel bilancio delle singole società partecipanti a una gestione di tesoreria accentrata, i crediti, se i termini di esigibilità lo consentono, sono rilevati in un’apposita voce (articolo 2423-ter, comma 3, Codice civile), tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, denominata “Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” con indicazione della controparte (ad esempio controllante, controllata). Se i termini di esigibilità a breve termine non sono soddisfatti i crediti sono rilevati nelle Immobilizzazioni finanziarie. La tassonomia recepisce questa disposizione limitatamente al cash pooling, non consentendo la modifica della voce in relazione a situazioni simili relative, per esempio, a conti intrattenuti presso soggetti diversi da banche e amministrazione postale: anche in tali casi la definizione di depositi bancari e postali contenuta nell’Oic 14 non ne consente l’iscrizione nelle disponibilità liquide. In questo caso, può essere opportuno ricorrere al doppio deposito (articolo 5, comma 5, Dpcm 10 dicembre 2008).
Altra situazione segnalata, riguarda l’indicazione separata delle imposte anticipate esigibili oltre l’esercizio successivo che le nuove versioni dei principi contabili non richiedono: tuttavia, alcune imprese che hanno la possibilità di determinare con certezza la scadenza delle imposte differite attive lamentano che lo schema non consente tale indicazione. Si tratta di un’informazione aggiuntiva che, seppure non più richiesta dai principi contabili, non è vietata. Pertanto, si auspica che Xbrl, in futuro, estenda agli schemi di bilancio la flessibilità già introdotta per le tabelle della nota.