Settimana FiscaleAgendaAdempimenti fiscali e previdenziali

Adempimenti e scadenze fiscali e previdenziali dal 4 al 17 marzo 2024

di Paolo Sardi

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06 marzoTrasmissione dati contabili per destinatari registrati e depositi autorizzati

Indicazioni

Termine ultimo per l'invio dei dati contabili relativi al mese precedente di:

- Destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali) che svolgono l'attività nel settore dei prodotti energetici (DD 33694/RU/2009);

- Destinatari registrati che svolgo l'attività nel settore delle bevande alcoliche (DD 12695/RU/2009);

- Destinatari registrati che svolgono l'attività nel settore del vino e di altre bevande fermentate differenti da vino e birra (DD 86767/RU/2009);

- Depositari autorizzati del settore alcoli (DD 25499/UD/2008);

- Depositari autorizzati che svolgono l'attività nella fabbricazione di aromi (DD 25499/UD/2008);

- Depositari autorizzati che svolgono l'attività nel settore del vino e di altre bevande fermentate differenti da vino e birra (DD 25499/UD/2009).

FrequenzaMensile

08 marzoOpposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate le spese sanitarie, comunicazione tramite web

Indicazioni

Per non autorizzare l'inserimento di tali dati nel 730 precompilato è necessario presentare richiesta di opposizione.

Verificato l'elenco delle spese inserite sarà possibile selezionare le singole voci esprimendo la propria opposizione all'invio dei dati relativi all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

L'opposizione può essere effettuata:

- entro il 31 gennaio, se la comunicazione viene inviata direttamente all'Agenzia delle entrate attraverso uno dei seguenti canali: email all'indirizzo Pec: opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it; telefonata al centro di assistenza 800909696; consegna dell'apposito modulo di richiesta di opposizione disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, unitamente alla copia della carta d'identità in uno degli sportelli dell'Agenzia.

- entro oggi, se l'opposizione viene esercitata attraverso il sito web Sistema tessera sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite Spid.

Per comunicare l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie all’agenzia delle Entrate (opzione 2), è a disposizione l’ apposito modello.

FrequenzaAnnuale

11 marzoTrasmissione dati contabili per depositi commerciali del settore energetico

Indicazioni

Termine ultimo per l'invio dei dati relativi alla contabilità del secondo mese precedente a quello in corso degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici (DD 52047/2008, Circolare 10/D/2009).

FrequenzaMensile

12 marzoTrasmissione dati contabili per depositi commerciali del settore bevande alcoliche

Indicazioni

Termine ultimo per l'invio dei dati relativi alla contabilità del secondo mese precedente a quello in corso degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività del settore degli alcoli e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse da vino e dalla birra (DD 12695/RU/2009).

FrequenzaMensile

15 marzoRottamazione quater, proroga

Indicazioni

La Legge 23 febbraio 2024, n. 18 di conversione del Dl 215/2023 (Milleproroghe) ha differito ad oggi il termine per effettuare il pagamento delle prime tre rate della definizione agevolata delle cartelle (rottamazione-quater) senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della pace fiscale.

I versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata), già prorogati al 18 dicembre 2023 dalla legge 191/2023, si considerano tempestivi se effettuati entro oggi.

Non è stato prorogato il termine di presentazione della domanda di adesione alla rottamazione-quater e, pertanto, la proroga interessa esclusivamente i soggetti che hanno presentato la domanda entro il 30 giugno 2023.

Per la scadenza di oggi, inoltre, sono previsti 5 giorni di tolleranza e, quindi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024.

Inoltre, entro oggi, è possibile pagare anche la terza rata, scaduta il 28 febbraio 2024.

Infine, sono differite al 15 marzo le prime due rate (stabilite, rispettivamente, il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024, dalla legge 100/2023) per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023.


15 marzoAssociazioni sportive dilettantistiche, registrazioni contabili

Indicazioni

Le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 500.000 devono annotare l'ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Annotazione nel prospetto approvato con Dm 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

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15 marzoFatture di modesto valore

Indicazioni

Termine ultimo per registrare in un unico documento riepilogativo tutte le fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a Euro 300.

Dall'1.1.2019 è prevista l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all'interno del territorio italiano. L'obbligo non modifica le disposizioni di cui all'art. 6, D.P.R. 695/1996. Pertanto, è prevista la possibilità di emettere un documento riepilogativo contenente i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro.

Le fatture di valore inferiore ai 300 euro. Vanno indicati i numeri delle fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e dell'Iva, distinti secondo l'aliquota applicata.

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15 marzoFatturazione differita (formato elettronico)

Indicazioni

Per imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad Iva termine ultimo per l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

L'agenzia delle Entrate nella guida alla E-fattura specifica che: "Dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all'utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l'obbligo di rilasciare al cliente - al momento dell'operazione - un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta".

Con la Cm 14/E/2019 è stato chiarito che la data della fattura è rappresentata dalla data dell'ultimo documento di trasporto o di attestazione del servizio emesso per certificare l'effettuazione dell'operazione.

Con la Risposta Interpello 24.9.2019, n. 389/E, è stato chiarito che nella fattura elettronica differita si può indicare la data della fine del mese in cui le operazioni sono state effettuate e spedire la fattura elettronica al SdI entro il 15 del mese successivo.

N.B. Dal 24.10.2018 le fatture emesse vanno annotate nell'apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione fino al 23 ottobre 2018 entro 15 giorni (dalla data di emissione) - nell'ordine progressivo di numerazione loro attribuito e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione, cioè devono partecipare alla liquidazione periodica in relazione alla data di emissione e non a quella di registrazione.

Registro delle vendite o dei corrispettivi. La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

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Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell'Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;

- violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni non imponibili o esenti: sanzione dal 5% al 100% dei corrispettivi non documentati/registrati con un minimo di euro 516;

- registrazione con indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non documentata, con un minimo di euro 516;

- omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell'importo non versato.

Sanzione penale:

- emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l'importo è inferiore a euro 154.937,07 per periodo d'imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni.


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