Settimana FiscaleAgendaAdempimenti fiscali e previdenziali

Le scadenze fiscali fino al 4 dicembre: versamento acconti, estromissione immobili e Zes unica

di Paolo Sardi

Settimana Fiscale

24 novembrePrelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Indicazioni

Termine ultimo per il pagamento quarta rata del V periodo contabile (mesi di settembre e ottobre), per un importo pari alla differenza del PREU dovuto per il periodo contabile e la somma dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo (saldo del periodo a debito).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 5159 - : prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS (Rm 239/E/2007).

FrequenzaRateale

Sanzioni

Sanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato


24 novembreCanone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento, relativo al V periodo contabile (settembre-ottobre).

Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24-accise.

Codice tributo: 5185 - canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS (Rm 239/E/2007).

FrequenzaRateale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


25 novembrePresentazione modelli Intrastat

Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente.

N.B. Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato alcune modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dall'1 gennaio 2022.

In estrema sintesi, si ricorda che:

- sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;

- è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.

Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).

Dall'1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino.

E' fissato entro il mese successivo al periodo di riferimento il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi (modelli Intra):

- delle cessioni / acquisti di beni intracomunitari;

- delle prestazioni di servizi rese o ricevute a o da soggetti passivi UE.

Viene abrogato l'articolo 3, comma 1, Dm 5.10.2010 che fissava il termine entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

La presentazione avviene esclusivamente in via telematica.

Invio telematico con il nuovo Programma Intr@Web oppure all'agenzia delle Entrate.

FrequenzaMensile

Sanzioni

L’articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997 diisciplina le violazioni in materia di elenchi Intrastat sanzionando l’omessa presentazione, incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi Intrastat.

La sanzione prevista va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun elenco Intrastat omesso o irregolare. È ridotta alla metà se entro 30 giorni dall'invito da parte degli Uffici competenti a ricevere gli elenchi, il contribuente provvede a presentare l'elenco omesso o a correggere quello compilato in modo irregolare.

Non è sanzionata la correzione spontanea degli elenchi con i dati mancanti o inesatti.


28 novembrePrelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Indicazioni

Termine per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento. Il versamento riguarda la prima rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il IV periodo contabile (luglio-agosto).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 5160 - prelievo erariale unico ed interessi - VI periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (Rm 239/E/2007).

FrequenzaRateale

Sanzioni

Sanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


01 dicembreEstromissione degli immobili strumentali dall'impresa individuale

Indicazioni

L’articolo 1, comma 37, Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha riproposto l’estromissione agevolata per l’imprenditore individuale. In particolare, l’esclusione dal patrimonio dell’impresa è riconosciuta agli immobili strumentali per natura posseduti al 31 ottobre 2024; l’estromissione va attuata dall’1 gennaio 2025 al 31 maggio 2025. Ai fini dell’estromissione, è necessario provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%, da effettuarsi nella misura del 60% entro oggi ed il rimanente 40% entro il 30 giugno 2026. L’imposta sostitutiva deve essere calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 1127 - Imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali dall'impresa individuale.


01 dicembreModello Redditi 2025 SC, ENC, SP, versamento del secondo acconto

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento del secondo acconto imposte 2025. Il versamento dev'essere eseguito in una sola soluzione. Deve essere versato l'acconto sulle imposte indicate sul Modello Redditi.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo:

- 2001: IRES acconto prima rata;

- 2003: IRES saldo;

- 3800: IRAP saldo;

- 3812: IRAP acconto prima rata;

- 1668: interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili;

- 3805: interessi pagamento dilazionato tributi regionali.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


01 dicembreModello Redditi 2025 PF, versamento del secondo acconto

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento del secondo acconto 2025. Il versamento, mediante modello F24 telematico, dev'essere eseguito in una sola soluzione. Deve essere versato l'acconto sulle imposte indicate sul Modello Redditi (cedolare secca, IVIE ed IVAFE incluse).

Codici tributo:

- 4001: IRPEF saldo;

- 4033: IRPEF acconto prima rata;

- 1668: interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili;

- 3801: addizionale regionale all'imposta sulle persone fisiche;

- 3844: Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione. Saldo;

- 3843: Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione. Acconto;

- 3800: Imposta regionale sulle attività produttive saldo;

- 3812: IRAP acconto prima rata;

- 3857: interessi pagamento dilazionato - autotassazione - addizionale comunale all'Irpef;

- 3805: interessi pagamento dilazionato tributi regionali.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


01 dicembreModello Irap 2025 SC, ENC, SP, versamento del secondo acconto

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento del secondo acconto imposte 2025. Il versamento dev'essere eseguito in una sola soluzione, mediante modello F24 telematico.

Codice tributo: 3813 - Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


01 dicembreImposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (Ivie), versamento acconto 2025

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto Ivie, mediante modello F24, determinato nel quadro RW, con le stesse modalità previste ai fini Irpef.

Codici tributo: 4041 - Saldo; 4042 - Società fiduciarie - Saldo; 4044 - Acconto prima rata; 4045 - Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione; 4046 - Società fiduciarie - Acconto.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


01 dicembreImposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe), versamento acconto 2025

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto Ivafe, mediante modello F24, determinato nel quadro RW, con le stesse modalità previste ai fini Irpef.

Codici tributo: 4043 - Saldo; 4047 - Acconto prima rata; 4048 - Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


01 dicembreRegime forfettario, versamento acconto 2025

Indicazioni

Regime forfetario: versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2025.

Codice tributo: 1791 - Imposta sostitutiva (15%) sul regime forfetario - Acconto seconda rata o in unica soluzione; 1790 - imposta sostitutiva Acconto prima rata; 1792 - imposta sostitutiva Saldo.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


01 dicembreRegime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità

Indicazioni

Scade il termine per il versamento del secondo acconto (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali risultanti dalla dichiarazione dei redditi, per le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che hanno optato per il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27, Dl 98/2011.

Il versamento va effettuato in via telematica con modello F24 presentato direttamente utilizzando i servizi F24 web o F24 online messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate o internet banking messo a disposizione da banche, poste, enti della riscossione oppure tramite intermediario abilitato.

Codici tributo: 1793 - Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA; 1794 - Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE; 1795 - Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO.

FrequenzaAnnuale


01 dicembreWeb tax, versamento dell'imposta sui servizi digitali

Indicazioni

Per le imprese che, da sole o a livello di gruppo, hanno realizzato nel corso del 2024 un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro, scade oggi il termine per il versamento dell'imposta sui servizi digitali dovuta a titolo di acconto (aliquota pari al 3% dei ricavi imponibili derivanti dai servizi digitali).

I ricavi derivanti da servizi digitali assoggettati ad imposta sono quelli derivanti da attività di:

a) veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti;

b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale (social network, forum, ecc.) che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;

c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

N.B. È previsto un acconto pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno precedente da versare entro il 30 novembre. Il versamento del saldo va effettuato entro il 16 maggio dell’anno successivo.

La Rm 7 ottobre 2025, n. 55/E ha istituito il codice tributo 2703 per il pagamento dell’acconto. Il codice 2700 viene ridenominato per indicare che si utilizza per il saldo.

Se il pagamento viene effettuato da un rappresentante fiscale, nella sezione «Contribuente» del F24 va riportato il codice fiscale del soggetto passivo e, nel campo «Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare», il codice fiscale del rappresentante fiscale; nel campo «Codice identificativo» si indica il valore «72».

I soggetti non residenti che non dispongono di un c/c italiano e che non possono utilizzare il modello F24, devono effettuare il pagamento mediante bonifico in euro a favore del Bilancio dello Stato – Capo 8, Capitolo 1006 (codice Iban: IT62J0100003245BE00000002PV), causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo (2703 e 2700) e l’anno di riferimento.

In caso di ravvedimento, codici tributo: 2701 per gli interessi e 2702 per le sanzioni.

FrequenzaAnnuale


01 dicembreComunicazione liquidazioni periodiche Iva (Lipe)

Indicazioni

Per i soggetti passivi Iva scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relative al terzo trimestre 2025.

Sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, i contribuenti in regime forfetario).

In data 14 marzo 2023 l'agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva” e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati ex provvedimento agenzia Entrate 21 marzo 2018, punto 1.4.

Con il Provvedimento agenzia delle Entrate 14 marzo 2024, n. 125654, vengono modificate le informazioni da inserire nella comunicazione dei dati delle Lipe, recependo le disposizioni contenute nell’articolo 9, Dlgs 8 gennaio 2024, n. 1 che ha fissato in 100 euro (in luogo di quella precedente di 25,82 euro) la soglia minima per il versamento dell’Iva periodica (articolo 1, comma 4, Dpr 100/1998; articolo 7, comma 1, lettera a), Dpr 542/1999). Di seguito trovate alcune modifiche, come:

a) la sostituzione dell’informativa sul trattamento dei dati personali;

b) la nuova dicitura del rigo VP10 con «Versamenti auto F24 elementi identificativi»;

c) la descrizione del rigo VP10 (versamenti auto Ue) relativa all’imposta sulle prime cessioni interne di auto acquistate in ambito Ue, che è sostituita con «Versamenti auto F24 elementi identificativi» (Dl 262/2006);

d) l’eliminazione nel paragrafo «Eventi eccezionali» delle istruzioni, codice 2, destinato alle federazioni, associazioni e società sportive, legittimate alla sospensione dei versamenti in base alle disposizioni normative adottate a seguito di calamità o eventi eccezionali.

Il modello denominato «Comunicazione Liquidazioni periodiche Iva» va presentato, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

FrequenzaTrimestrale


01 dicembreDichiarazione Iva Ioss e liquidazione

Indicazioni

Trasmissione telematica della dichiarazione Iva IOSS mensile contenente l'indicazione, per ogni Stato membro l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni effettuate relative alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150), da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Entro oggi va effettuato il versamento dell'Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.

N.B. La Direttiva 18 luglio 2025, n. 2025/1539/Ue introduce nuove disposizioni per incentivare l’uso del regime speciale IOSS (Import One Stop Shop; articoli 369-terdecie e seguenti, Direttiva 2006/112/Ce), al fine di rendere più efficace la riscossione dell’Iva gravante sulle vendite a distanza di beni importati.

La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.

FrequenzaMensile


01 dicembreComunicazione periodica intermediari finanziari

Indicazioni

Termine ultimo per la comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

I soggetti obbligati alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet (Fiscon-line) o un intermediario abilitato.

FrequenzaMensile


01 dicembreContratti di locazione, registrazione e versamento dell'imposta di registro

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° novembre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° novembre.

Il versamento va effettuato con il modello F24 in via telematica.

N.B. Con riferimento alla sanzione applicabile alla tardiva registrazione dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, aventi durata pluriennale e soggetti a imposta di registro, con la Rm 13 ottobre 2025, n. 56/E l’Agenzia supera le indicazioni della circolare 1° giugno 2011, n. 26/E, paragrafo 9.1 e si adegua all’indirizzo tracciato dalla Corte di Cassazione. Se il contribuente si avvale della facoltà di pagare l’imposta rateizzata (annualità), la sanzione per tardiva registrazione va calcolata sull’imposta dovuta per la prima annualità, in quanto il contribuente ha il diritto di versare solo l’imposta per la singola annualità; commisurare la sanzione all’intero corrispettivo del contratto scinderebbe il nesso di causalità e proporzionalità tra illecito e sanzione (Cassazione nn. 717 e 1453 del 2022 e nn. 1981 2357, 2585, 2606, 10504 e 17657 del 2024).

Nel caso di tardiva registrazione di contratti di locazione soggetti a cedolare secca, si applica la sanzione di 250 euro per omessa registrazione e 150 euro per tardiva registrazione. Dal 1° gennaio 2026 si veda l’articolo 41, Dlgs 173/2024, in quanto l’imposta non è dovuta per l’applicazione di regimi sostitutivi.

Per le annualità successive si applica la sanzione per tardivo versamento ex articolo 13, Dlgs 471/1997 (pari al 25% dell'importo omesso/tardivamente versato, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024; dal 1° gennaio 2026 si veda l’articolo 38, Dlgs 173/2024).

È stato approvato il Modello RLI, da utilizzare per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili, proroghe, cessioni, subentri, risoluzioni, opzione/revoca per la cedolare secca.

Codici tributo: 1500 – prima registrazione; 1501 – annualità successive; 1502 – cessione; 1503 – risoluzione; 1504 – proroga.

Sanzioni

Sanzione amministrativa: In caso di tardivo versamento pari al 25% dell'importo non versato.


01 dicembreRavvedimento sprint

Indicazioni

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 17 novembre 2025, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un quindicesimo del minimo (ravvedimento sprint).

Con decorrenza dall'1 gennaio 2025 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 2% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2024 era pari allo 2,5% in ragione d'anno).

Il versamento va effettuato, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Le nuove misure delle sanzioni dall'1 settembre 2024 sono pari a:

- 25% per ritardi oltre i 90 giorni dall'ordinaria scadenza;

- 12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni;

- 0,834% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno.

Nel caso di credito inesistente i cui requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio e quindi varierà dal 105% al 140%.

Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta.

Codici tributo: 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef; 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione; 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva; 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria; 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires; 8907 - Sanzione pecuniaria Irap; 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.


01 dicembreEnti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Indicazioni

Per gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, comma 4, Dpr 633/1972 e gli agricoltori in regime di esonero Iva di cui all'articolo 34, comma 6, dello stesso Dpr 633/1972, scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva (codice tributo: 6099) relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente e per presentare la dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.

La dichiarazione (modello Intra-12) si presenta in via telematica all'agenzia delle Entrate. Il versamento si effettua con il modello F24.

FrequenzaMensile


01 dicembreMemorizzazione e Trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio

Indicazioni

Dal 1° luglio 2018 è scattato l'obbligo per la  memorizzazione e la successiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione (decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 12).

La trasmissione in via telematica delle informazioni è effettuata con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

FrequenzaMensile


01 dicembreRegistrazione dei corrispettivi

Indicazioni

Termine ultimo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese precedente, da parte dei soggetti con volume d'affari superiore a euro 500.000 euro il cui obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dall'1.7.2019.

Con la consulenza giuridica 3/E del 14 febbraio 2022, l'agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni relativamente alla gestione dei dati dei corrispettivi telematici che, dal 1° gennaio 2022, vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente utilizzando il nuovo tracciato dati 7.0.

FrequenzaMensile


01 dicembreVersamento dell'imposta di bollo su E-fattura

Indicazioni

L'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata,  con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

FrequenzaTrimestrale


01 dicembreSuperbollo

Indicazioni

Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.

Codice tributo: 3364.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Nell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:

- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;

- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. N. 472/1997).

In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 25% della tassa dovuta (oltre agli interessi).


01 dicembreImposta sulle assicurazioni

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nel mese solare precedente nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel secondo mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24-accise, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 3354 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - art. 4-bis, comma 5 e articolo 9, comma 1, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3355 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - Acconto - articolo 9, comma 1-bis, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3356 - Imposta sulle assicurazioni RC auto - Province - articolo 60 Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; 3357 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - articolo 11-bis Legge 990/1969, articolo 334, Dlgs 7 settembre 2005, n. 209; 3358 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia Giulia - Articolo 52, commi 4 e 5, Legge 448/2001; 3359 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Trento - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3360 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Bolzano - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3361 - Contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - aumento aliquota - articolo 18, comma 1, Legge 23 febbraio 1999, n. 44; 3362 - Sanzioni sulle somme dovute a titolo di imposta e contributi in applicazione delle disposizioni tributarie sulle assicurazioni ed i contratti vitalizi di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

FrequenzaMensile


01 dicembreOperazioni in oro, invio della dichiarazione

Indicazioni

Ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio, per i soggetti che effettuano operazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, scade oggi il termine per la presentazione all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della dichiarazione delle operazioni di importo pari o superiore a 10.000 euro effettuate nel mese precedente.

Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) direttamente dal soggetto che ha effettuato l'operazione utilizzando gli appositi modelli e il software denominato "ORO" , entrambi scaricabili dal sito della Banca d'Italia. Il modello deve contenere i dati identificativi del dichiarante e della controparte nonché la natura e le caratteristiche dell'operazione effettuata (data dell'operazione, quantitativo di oro espresso in grammi e il relativo valore). E' opportuno conservare la ricevuta di invio della trasmissione telematica. Le operazioni del medesimo tipo effettuate nell'arco di uno stesso mese possono essere raggruppate in un'unica dichiarazione, nella quale deve essere indicato il numero delle operazioni di riferimento, la quantità ed il valore complessivi

FrequenzaMensile


01 dicembreSettore oli lubrificanti e bitumi di petrolio: trasmissione dati contabili e versamento imposta di consumo

Indicazioni

Termine ultimo per:

- invio dei dati relativi alla contabilità del mese precedente (DD 52047/UD/2008);

- versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio calcolata sulla base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo del mese precedente (art. 61, comma 1, lettera e D. Lgs. 504/95).

Con l'avviso agenzia delle Dogane e dei Monopoli 24 ottobre 2025 sono state fornite istruzioni operative circa le modalità di versamento delle accise, dell’imposta di consumo sui lubrificanti e bitumi, dei diritti di licenza e di altri importi dovuti ai sensi del Dlgs 504/1995.

Le modalità di pagamento attualmente consentite per i versamenti relativi alle accise e ad altri tributi doganali sono le seguenti:

a) modello F24 Accise, che consente l’indicazione diretta del codice tributo, della Provincia e del codice accisa;

b) piattaforma PagoPA, nel rispetto dei limiti e delle specifiche tecniche definite dalla determinazione 13 novembre 2020, n. 413976/RU ove sono individuati sia i capitoli d’imposta sia i riferimenti territoriali relativi alle immissioni in consumo;

c) versamento diretto al bilancio dello Stato mediante bonifico bancario o postale, introdotto con il Dm 9 ottobre 2006, n. 293, per le ipotesi residuali in cui non sia possibile utilizzare i canali ordinari.

FrequenzaMensile


02 dicembreCrediti d’imposta Zes unica 2025, comunicazione integrativa

Indicazioni

E' necessario trasmettere all’agenzia delle Entrate entro oggi, una comunicazione integrativa che attesti l’avvenuta realizzazione degli investimenti in beni strumentali realizzati dall’1 gennaio al 15 novembre 2025, pena la decadenza dall’agevolazione utilizzando i software Zesunicaintegrativa2025 e Zes Unica Agricola Integrativa 2025.

L’articolo 16, Dl 124/2023 come modif. dall’articolo 1, commi 485-491, Legge 207/2024 riconosce per il 2025 il contributo, sotto forma di credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.

Con la risposta Interpello 23 giugno 2025, n. 168, l'Agenzia ha chiarito che con riferimento all'agevolazione "Credito d'imposta Zes Unica" per il 2025, la verifica dimensionale dell'impresa deve avvenire, a seguito dell'approvazione del bilancio 2024, al momento di invio della comunicazione integrativa, indipendentemente da quanto comunicato nella prima comunicazione, originaria.

FrequenzaAnnuale


02 dicembreCredito d'imposta ZLS, comunicazione integrativa

Indicazioni

Scade oggi il termine per l'invio del Modello “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZLS” per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2025.

Il credito ZLS è ammesso esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 ex articolo 17, Dlgs 241/1997, da presentare attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate con il codice tributo “7038” (Rm 10/E/2025).


Settimana Fiscale