Settimana FiscaleAgendaAdempimenti fiscali e previdenziali

Scadenze fiscali dal 21 giugno al 4 luglio, versamenti di imposte e dichiarazione Imu

di Paolo Sardi

settimana-fiscale

25 giugnoPresentazione modelli Intrastat

Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi al mese precedente.

N.B. Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato alcune modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dall'1 gennaio 2022.

In estrema sintesi, si ricorda che:

- sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;

- è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.

Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).

Dall'1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino.

La presentazione avviene esclusivamente in via telematica.

Invio telematico con il nuovo Programma Intr@Web oppure all'agenzia delle Entrate.

FrequenzaMensile

Sanzioni

L’articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997 diisciplina le violazioni in materia di elenchi Intrastat sanzionando l’omessa presentazione, incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi Intrastat.

La sanzione prevista va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun elenco Intrastat omesso o irregolare. È ridotta alla metà se entro 30 giorni dall'invito da parte degli Uffici competenti a ricevere gli elenchi, il contribuente provvede a presentare l'elenco omesso o a correggere quello compilato in modo irregolare.

Non è sanzionata la correzione spontanea degli elenchi con i dati mancanti o inesatti.


28 giugnoPrelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento. Il versamento riguarda la terza rata del III periodo contabile (maggio-giugno), pari al 25% del PREU dovuto per il I periodo contabile (gennaio-febbraio).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 5157 - prelievo erariale unico ed interessi - III periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS (Rm 6 settembre 2007, n. 239/E).

FrequenzaRateale

Sanzioni

Sanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.


28 giugnoApprovazione del bilancio relativo al 2023

Indicazioni

Lo statuto può prevedere un maggior termine per l'approvazione del bilancio (non superiore a 180 giorni, entro oggi) in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- redazione del bilancio consolidato;

- quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In caso di esercizio coincidente con l'anno solare, oggi è il termine ultimo per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al 2023, ovvero, nel sistema dualistico, per la convocazione del consiglio di sorveglianza per l'approvazione del bilancio e dell'assemblea per la delibera sulla destinazione del risultato.

FrequenzaAnnuale

01 luglioRifiuti tossici e nocivi: dichiarazione annuale Modello Mud 2024

Indicazioni

Scade oggi il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione annuale relativa ai rifiuti speciali, tossici e nocivi e materiali riutilizzabili (Modello unico di dichiarazione ambientale 2024) riferito all'anno 2023.

N.B. La Comunicazione Rifiuti Semplificata va compilata esclusivamente utilizzando l'applicazione disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it.

Per spedire via telematica è necessario:

- essere registrati al sito www.mudtelematico.it;

- disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.

Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate in Allegato 4 al Dpcm 26 gennaio 2024.

I diritti di segreteria ammontano a 10 euro per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con Telemaco InfoCamere.

Modalità di presentazione: il nuovo modello di raccolta dati va trasmesso per via telematica (www.mudtelematico.it).

FrequenzaAnnuale

01 luglioTrasmissione modelli 730/2024 da parte dei Caf e professionisti abilitati, ricevuti dai contribuenti entro il 20 giugno 2024

Indicazioni

Per Caf o professionisti abilitati, scade oggi il termine per la trasmissione del modello 730/2024, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi (modello 730/2024) presentate dai contribuenti entro il 20 giugno 2024, a CAF e a professionisti abilitati.

Presentazione del 730:

- attraverso strumenti telematici dell'Agenzia per CAF e professionisti;

- direttamente all'Agenzia delle Entrate tramite l'applicazione web dedicata.

FrequenzaAnnuale

01 luglioWeb tax, presentazione della dichiarazione

Indicazioni

Per i soggetti interessati scade oggi il termine per inviare, in via telematica, la dichiarazione contenente i ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali erogati in Italia percepiti nel 2023.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al soggetto interessato un esemplare del modello trasmesso e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

I ricavi derivanti da servizi digitali assoggettati ad imposta sono (articolo 1, comma 37, legge 145/2018) quelli derivanti da attività di:

a) veicolazione su una interfaccia digitale (sito internet, aggregatore di contenuti) di pubblicità mirata agli utenti;

b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale (social network, forum, servizi di messaggistica istantanea) che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;

c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

La dichiarazione va presentata in via telematica, direttamente dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati.

Il modello DST (Digital Services Tax) è stato approvato con il provvedimento dell'agenzia delle Entrate 25 gennaio 2021, n. 22879.

FrequenzaAnnuale

01 luglioImposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe)

Indicazioni

Per le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, scade oggi termine ultimo per il versamento dell'imposta, mediante modello F24.

Codici tributo: 4043 - saldo; 4047 - acconto prima rata; 4048 - acconto seconda rata o unica soluzione.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.


01 luglioImposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (Ivie)

Indicazioni

Per le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero destinati a qualsiasi uso, scade oggi il termine ultimo per il versamento dell'imposta del saldo 2023 e primo acconto 2024, mediante modello F24.

Codici tributo: 4041 - saldo; 4042 - Società fiduciarie saldo; 4044 - acconto prima rata; 4045 - acconto seconda rata o unica soluzione; 4046 - Società fiduciarie acconto.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato


01 luglioRegime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità

Indicazioni

Scade il termine per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali risultanti dalla dichiarazione dei redditi, per le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che hanno optato per il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27, Dl 98/2011. Va versato anche il primo acconto per l'esercizio in corso pari al 40% dell'imposta dovuta per l'esercizio precedente.

I contribuenti interessati possono scegliere di differire il pagamento di 30 giorni maggiorando l'importo dovuto dello 0,4% a titolo di interesse. Il secondo acconto, pari al 60% dell'imposta dovuta per l'esercizio precedente, è da corrispondere entro il 30 novembre.

Il versamento va effettuato in via telematica con modello F24 presentato direttamente utilizzando i servizi F24 web o F24 online messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate o internet banking messo a disposizione da banche, poste, enti della riscossione oppure tramite intermediario abilitato.

Codici tributo: 1793 - Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto prima rata; 1794 - Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto seconda rata o unica soluzione; 1795 - Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo.

FrequenzaAnnuale

01 luglioRegime forfettario, versamento imposte

Indicazioni

Per coloro che possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014 (regime forfettario agevolato), scade oggi il termine per il versamento del saldo 2023 e primo acconto 2024.

Codici tributo: 1790 - imposta sostitutiva Acconto prima rata; 1792 - imposta sostitutiva Saldo.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.


01 luglioRavvedimento sprint

Indicazioni

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 17 giugno 2024, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un quindicesimo del minimo (ravvedimento sprint).

Con decorrenza dall'1 gennaio 2024 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 2,5% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2023 era pari allo 5% in ragione d'anno).

Il versamento va effettuato, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 0,1% (oltre agli interessi legali).

Con decorrenza dall'1 gennaio 2024 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 2,5% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2023 era pari allo 5% in ragione d'anno).

Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta.

Codici tributo: 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef; 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione; 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva; 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria; 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires; 8907 - Sanzione pecuniaria Irap; 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.


01 luglioRegistrazione dei corrispettivi

Indicazioni

Termine ultimo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese precedente, da parte dei soggetti con volume d'affari superiore a euro 500.000 euro il cui obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dall'1.7.2019.

Con la consulenza giuridica 3/E del 14 febbraio 2022, l'agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni relativamente alla gestione dei dati dei corrispettivi telematici che, dal 1° gennaio 2022, vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente utilizzando il nuovo tracciato dati 7.0.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell'Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;

- registrazione con indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non documentata, con un minimo di euro 516;

- omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell'importo non versato.

Sanzione penale:

- emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l'importo è inferiore a euro 154.937,07 per periodo d'imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni


01 luglioImposta sulle assicurazioni

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nel mese solare precedente nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel secondo mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24-accise, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 3354 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - art. 4-bis, comma 5 e articolo 9, comma 1, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3355 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - Acconto - articolo 9, comma 1-bis, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3356 - Imposta sulle assicurazioni RC auto - Province - articolo 60 Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; 3357 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - articolo 11-bis Legge 990/1969, articolo 334, Dlgs 7 settembre 2005, n. 209; 3358 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia Giulia - Articolo 52, commi 4 e 5, Legge 448/2001; 3359 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Trento - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3360 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Bolzano - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3361 - Contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - aumento aliquota - articolo 18, comma 1, Legge 23 febbraio 1999, n. 44; 3362 - Sanzioni sulle somme dovute a titolo di imposta e contributi in applicazione delle disposizioni tributarie sulle assicurazioni ed i contratti vitalizi di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

FrequenzaMensile

01 luglioComunicazione periodica intermediari finanziari

Indicazioni

Per gli operatori finanziari indicati all'articolo 7, comma 6, Dpr 29 settembre 1973, n. 605 e imprese di assicurazione, scade oggi il termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

I soggetti obbligati alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet (Fiscon-line) o un intermediario abilitato.

FrequenzaMensile

01 luglioPresentazione del Modello redditi PF

Indicazioni

Per i contribuenti non obbligati all'invio telematico, scade oggi il termine ultimo per la presentazione, in modalità cartacea presso Uffici postali, della dichiarazione dei Redditi.

Possono presentare il modello Redditi cartaceo i contribuenti che:

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentare tale dichiarazione;

- pur potendo presentare il modello 730 devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del mod. Redditi (RM, RT, RW);

- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omessa presentazione della dichiarazione con imposta dovuta: sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di euro 258;

- omessa presentazione della dichiarazione senza imposta dovuta: sanzione da euro 258 a euro 1.032 (sanzione raddoppiabile per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;

- dichiarazione infedele: sanzione da 1 a 3 volte la maggiore imposta o la differenza di credito;

- dichiarazione infedele o incompleta di redditi prodotti all'estero: sanzioni di cui sopra aumentate di 1/3.

La dichiarazione presentata entro 90 giorni può essere regolarizzata con la sanzione ridotta a 1/8 del minimo Sanzioni penali:

- dichiarazione fraudolenta con imposta evasa superiore, con riferimento a ciascuna imposta, euro 77.468,53 e con elementi sottratti ad imposizione superiore al 5% del totale indicato in dichiarazione e comunque superiore a euro 1.549.370,70: reclusione da 18 mesi a 6 anni;

- dichiarazione infedele con imposta evasa superiore, con riferimento a ciascuna imposta, euro 103.291,38 e con elementi sottratti ad imposizione superiore al 10% del totale indicato in dichiarazione e comunque superiore a euro 2.065.827,60: reclusione da 1 a 3 anni;

- dichiarazione omessa con imposta evasa superiore a euro 77.468,53 con riferimento a ciascuna imposta: reclusione da 1 a 3 anni.


01 luglioOperazioni in oro, invio della dichiarazione

Indicazioni

Ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio, per i soggetti che effettuano operazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, scade oggi il termine per la presentazione all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della dichiarazione delle operazioni di importo pari o superiore a 12.500 euro effettuate nel mese precedente.

Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) direttamente dal soggetto che ha effettuato l'operazione utilizzando gli appositi modelli e il software denominato "ORO" , entrambi scaricabili dal sito della Banca d'Italia. Il modello deve contenere i dati identificativi del dichiarante e della controparte nonché la natura e le caratteristiche dell'operazione effettuata (data dell'operazione, quantitativo di oro espresso in grammi e il relativo valore). E' opportuno conservare la ricevuta di invio della trasmissione telematica. Le operazioni del medesimo tipo effettuate nell'arco di uno stesso mese possono essere raggruppate in un'unica dichiarazione, nella quale deve essere indicato il numero delle operazioni di riferimento, la quantità ed il valore complessivi

FrequenzaMensile

01 luglioCedolare secca affitti, versamento

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento, senza alcuna maggiorazione, del saldo e della prima rata nella misura del 40%, dell'acconto dovuto. Il versamento della prima rata di acconto è dovuto solo se l'importo della cedolare è superiore a euro 257,52. L'acconto ed il saldo della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'Irpef. E' possibile differire il versamento di 30 giorni maggiorandolo dello 0,4%.

L'articolo 1, comma 1127, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha innalzato al 100% la misura dell'acconto della cedolare secca (rispetto all'attuale 95%), a decorrere dal 2021.

Il versamento va effettuato mediante modello F24.

Codici tributo: 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Articolo 3, Dlgs 23/2011 - acconto prima rata; 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Articolo 3, Dlgs 23/2011 - saldo.

FrequenzaAnnuale

01 luglioDiritto annuale Camera di Commercio

Indicazioni

Per le imprese individuali, le società di persone e di capitali, le società fra professionisti, i consorzi, gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti, le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero, i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), scade oggi il termine ultimo per il versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 3850 - Diritto camerale; 3851 - Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale; 3852 - Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzione amministrativa: La misura della sanzione, compresa tra il 10% e il 100% dell'ammontare del diritto dovuto, è pari: - del 10% nei casi di tardivo versamento; - del 30% nei casi di omesso versamento.


01 luglioSocietà di investimento immobiliare quotate, versamento imposta sostitutiva

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione o prima rata sulle plusvalenze realizzate su immobili e diritti reali su immobili destinati alla locazione.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale.

Codici tributo: 1120 - Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 126; 1121 - Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 137 e 140.

FrequenzaRateale

Sanzioni

Sanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.


01 luglioImposta di bollo, versamento in modo virtuale

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento della terza rata bimestrale dell'imposta di bollo relativa alla dichiarazione annuale presentata il 31 gennaio 2024, al netto dell'acconto versato.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 in via telematica o direttamente intermediari abilitati.

Codici tributo: 2505 - rata; 2506 - acconto; 2507 - sanzioni; 2508 - interessi.

FrequenzaBimestrale

Sanzioni

Sanzione amministrativa: - omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo: sanzione da 1 a 5 volte l'imposta o la maggiore imposta.


01 luglioContratti di locazione, registrazione e versamento dell'imposta di registro

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° giugno o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° giugno.

N.B.: è stato approvato il nuovo Modello RLI, da utilizzare, dal 20 marzo 2019, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili, per eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni, e per altri adempimenti (ad esempio, comunicazione dei dati catastali ecc.). Con il Modello RLI è possibile esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca.

Il Modello RLI va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell'agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili.

L'articolo 3-bis, comma 1, Dl 34/2019, conv. con modif. con Legge 58/2019 ha soppresso l'ultimo periodo del comma 3, articolo 3, Dlgs 23/2011. Pertanto, si può considerare soppresso l'obbligo di comunicare la proroga dei contratti di locazione per i quali è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca.

Il provvedimento Agenzia Entrate 16 dicembre 2022 ha approvato il nuovo Modello Rap da utilizzare per la registrazione telematica degli atti privati ex articolo 38, comma 5, Dl 30 maggio 2010, n. 78. L'Amministrazione finanziaria precisa che il nuovo modello Rap è inizialmente applicabile solo ai contratti di comodato e che progressivamente sarà esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.

Il versamento va effettuato con il modello F24 Elide esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Codici tributo – imposta di registro (locazione e affitto): 1500 – prima registrazione; 1501 – annualità successive; 1502 – cessione; 1503 – risoluzione; 1504 – proroga.

Sanzioni

Sanzione amministrativa: In caso di tardivo versamento pari al 30% dell'importo non versato


01 luglioLiquidazione Iva e versamento per acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente

Indicazioni

Per gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva e soggetti passivi Iva (in tale ultimo caso, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali) e agricoltori esonerati, scade oggi il termine per la liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente.

Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

Codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.

FrequenzaMensile

01 luglioCanone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo

Indicazioni

Presentazione del modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.

In via telematica tramite i servizi telematici dell'Agenzia, ovvero inviando il modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato", unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere inviato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta

FrequenzaAnnuale

01 luglioSettore oli lubrificanti e bitumi di petrolio: trasmissione dati contabili e versamento imposta di consumo

Indicazioni

Per i soggetti che svolgono attività nei settori degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio scade oggi il termine per:

- invio dei dati relativi alla contabilità del mese precedente (DD 52047/UD/2008);

- versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio calcolata sulla base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo del mese precedente (articolo 61, comma 1, lettera e), Dlgs 504/1995).

FrequenzaMensile

01 luglioSuperbollo

Indicazioni

Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.

Codice tributo: 3364.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Nell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:

- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;

- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).

In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 30% della tassa dovuta (oltre agli interessi).


01 luglioComunicazione periodica intermediari finanziari

Indicazioni

Per gli operatori finanziari indicati all'articolo 7, comma 6, Dpr 29 settembre 1973, n. 605 e imprese di assicurazione, scade oggi il termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

I soggetti obbligati alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet (Fiscon-line) o un intermediario abilitato.

FrequenzaMensile

01 luglioModello Redditi SC, versamenti di imposte

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi , o della prima rata. Per i soggetti che, per legge, possono approvare il bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il termine è entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio dell'esercizio.

I soggetti Isa (anche quelli esclusi dall’applicazione) che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito normativamente per ciascun indice tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva, per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo possono provvedere al versamento delle imposte entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 2001 - Ires acconto prima rata; 2003 - Ires saldo; 3800 - Irap saldo; 3812 - Irap acconto prima rata; 1668 - interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili; 3805 - interessi pagamento dilazionato tributi regionali.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato;

Sanzioni penali:

- dichiarazione fraudolenta con imposta evasa superiore, con riferimento a ciascuna imposta, euro 77.468,53 e con elementi sottratti ad imposizione superiore al 5% del totale indicato in dichiarazione e comunque superiore a euro 1.549.370,70: reclusione da 18 mesi a 6 anni;

- dichiarazione infedele con imposta evasa superiore, con riferimento a ciascuna imposta, euro 103.291,38 e con elementi sottratti ad imposizione superiore al 10% del totale indicato in dichiarazione e comunque superiore a euro 2.065.827,60: reclusione da 1 a 3 anni;

- dichiarazione omessa con imposta evasa superiore a euro 77.468,53 con riferimento a ciascuna imposta: reclusione da 1 a 3 anni.


01 luglioModello redditi PF e SP, versamenti di imposte

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e di primo acconto relative alle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modello 730/2024, Redditi PF 2024, Redditi SP 2024 e Irap 2024) e del saldo dell'Iva relativa al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo 2024 - 30 giugno 2024.

I soggetti Isa (anche quelli esclusi dall’applicazione) che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito normativamente per ciascun indice tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva, per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo possono provvedere al versamento delle imposte entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione (articolo 37, Dlgs 13/2024).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 4033 - Irpef acconto prima rata; 4001 - Irpef saldo; 2001 - Ires acconto prima rata; 2003 - Ires saldo; 3800 - Irap saldo; 3812 - Irap acconto prima rata; 4003 - addizionale Irpef acconto prima rata (tassa etica); 4005 - addizionale Irpef saldo (tassa etica); 1840 - cedolare secca acconto prima rata; 1842 - cedolare secca saldo; 3801 - addizionale regionale Irpef; 3843 - addizionale comunale Irpef acconto; 3844 - addizionale comunale all'Irpef - saldo; 1790 - imposta sostitutiva sul regime forfetario - acconto prima rata; 1792 - imposta sostitutiva sul regime forfetario - saldo; 4041 - Ivie saldo; 4044 - Ivie acconto prima rata; 4042 - Ivie società fiduciarie saldo; 4046 - Ivie società fiduciarie acconto; 4043 - Ivafe saldo; 4047 - Ivafe acconto prima rata; 4200 - acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata; 6099 - versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.

Sanzioni penali:

- dichiarazione fraudolenta con imposta evasa superiore, con riferimento a ciascuna imposta, euro 77.468,53 e con elementi sottratti ad imposizione superiore al 5% del totale indicato in dichiarazione e comunque superiore a euro 1.549.370,70: reclusione da 18 mesi a 6 anni;

- dichiarazione infedele con imposta evasa superiore, con riferimento a ciascuna imposta, euro 103.291,38 e con elementi sottratti ad imposizione superiore al 10% del totale indicato in dichiarazione e comunque superiore a euro 2.065.827,60: reclusione da 1 a 3 anni;

- dichiarazione omessa con imposta evasa superiore a euro 77.468,53 con riferimento a ciascuna imposta: reclusione da 1 a 3 anni.


01 luglioDichiarazione Iva Ioss e liquidazione

Indicazioni

Trasmissione telematica della dichiarazione Iva IOSS mensile contenente l'indicazione, per ogni Stato membro l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni effettuate relative alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150), da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Entro oggi va effettuato il versamento dell'Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.

La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.

FrequenzaMensile

01 luglioPresentazione della dichiarazione Imu

Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imu per le variazioni avvenute nel corso del 2023.

Consegna al Comune, a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno o mediante trasmissione in via telematica con posta certificata. È possibile, inoltre, inviare detta dichiarazione tramite i canali Entratel e Fisconline.

Dal 21 maggio 2024 dalla piattaforma Desktop Telematico, utilizzando le applicazioni «Entratel» e «File Internet», è possibile inviare e controllare le dichiarazioni Imu (Avviso Mef 20 maggio 2024).

Con il Dm Mef 24 aprile 2024, sono stati approvati due modelli dichiarativi relativi alla dichiarazione Imu/Impi e alla dichiarazione Imu Enc.

In entrambi i nuovi modelli dichiarativi, è prevista un'apposita nuova sezione per l'esenzione degli immobili occupati abusivamente da terzi ex articolo 1, comma 759, lettera g-bis) della Legge 160/2019.

Per la dichiarazione Imu Enc, vengono recepite le norme di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 71 della Legge 213/2023, relative all'esenzione degli immobili posseduti e impiegati dagli enti non commerciali e per la dichiarazione Imu/Impi, viene recepita la disciplina in materia di abitazione principale risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 209/2022.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato. La sanzione è ridotta secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 472/1997;

- per dichiarazione omessa: sanzione dal 100% al 200% dell'imposta (minimo 51 euro);

- dichiarazione infedele: dal 50% al 100% dell'imposta;

- per errori non incidenti sull'ammontare dell'imposta: da euro 51 a euro 258.

Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, dovrebbe essere possibile ravvedere tale omissione nel termine di 90 giorni.

In particolare, il ravvedimento si dovrebbe perfezionare effettuando, entro 90 giorni dalla scadenza, il pagamento della sanzione ridotta, pari al 10% (cioè 1/10 del 100%), con un minimo di € 50, calcolata sulla differenza tra l’imposta risultante dalla dichiarazione tardiva e quella versata per autotassazione alle prescritte scadenze.

Inoltre, salvo diversa indicazione, entro lo stesso termine di 90 giorni, si dovrebbe presentare la dichiarazione (o comunicazione) al Comune interessato:

- allegando la copia del versamento;

- indicando nelle annotazioni che si tratta di ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione e la ripartizione dell’importo totale tra imposta, sanzione ed interessi.


01 luglioImposta di soggiorno, presentazione della dichiarazione

Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imposta di soggiorno relativa al 2023.

I Comuni capoluogo di Provincia, le unioni di Comuni nonchè i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

L’articolo 1, comma 492, legge 213/2023, nell’ambito delle disposizioni riguardanti il Giubileo 2025, consente a tutti i Comuni che possono istituire l’imposta di soggiorno di incrementare nel limite di 2 euro l’ammontare dell'imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Anche il contributo di soggiorno in vigore presso i Comuni di Roma Capitale e Venezia può essere incrementato della stessa misura di 2 euro oltre l’attuale limite massimo che in questi casi è di 10 euro. Il gettito è destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025.

Inoltre, il comma 493, quale disposizione a regime, contiene un’esplicita inclusione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti tra i servizi finanziabili con il gettito dell’imposta e del contributo di soggiorno.

Il modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno va presentato, esclusivamente in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato, dai responsabili d'imposta ai Comuni che l'hanno istituita.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sono previste sanzioni tributarie in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, per una somma dal 100 al 200% dell'importo dovuto, nonché le sanzioni del 30% in caso di omesso, parziale o tardivo versamento.


01 luglioRivalutazione beni d'impresa alberghi

Indicazioni

Scade oggi il termine per il versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta (pari al 10%) per l’eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo da parte delle imprese del settore alberghiero o termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2021.

Ex articolo 6-bis, Dl 23/2020 al fine di sostenere i settori alberghiero o termale è stata prevista la possibilità a favore delle società di capitali o enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali di rivalutare gratuitamente i beni d'impresa o partecipazioni nel bilancio 2021 (ad esclusione dei c.d. immobili merce) per beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nell'inventario e nella nota integrativa.

Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Codice Tributo: 1859.

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