Professione

Doppio canale per segnalare da subito gli indizi di difficoltà

di Riccardo Borsari

Il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza ha imposto alle imprese, che operano tanto in forma individuale quanto collettiva, obblighi organizzativi allo scopo di prevenire il rischio d'insolvenza.

L'intervento di riforma non si è limitato però a questa misura. L'articolo 12 del nuovo Codice ha introdotto un ulteriore meccanismo precauzionale incentrato su obblighi di segnalazione finalizzato alla rilevazione degli indizi di crisi e alla sua soluzione.

Il successivo articolo 13 definisce gli indicatori della crisi, mentre gli articoli 14 e 15 pongono in capo a soggetti qualificati l'obbligo di segnalare all'organo amministrativo la situazione di allerta. In seguito alla segnalazione, l'impresa potrà accedere al procedimento di composizione della crisi dinnanzi all'Ocri (Organismo di composizione della crisi d'impresa, organo istituito dal Codice presso ogni Camera di commercio).

Due sono le categorie di soggetti tenuti alla segnalazione. Da un lato, alcuni soggetti pubblici (agenzia delle Entrate, Inps e agente della Riscossione), i quali hanno l'obbligo di avvisare il debitore quando la sua esposizione debitoria abbia superato determinate soglie ivi stabilite (articolo 15, comma 2 Codice della crisi). Dall'altro, gli organi di controllo interni all'organizzazione d'impresa, tenuti a indicare all'organo amministrativo la presenza di fondati indizi della crisi.

In particolare quest'ultimi, cioè il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, devono controllare che l'organo amministrativo adegui costantemente l'assetto organizzativo interno allo standard necessario alla prevenzione della crisi e che sussista l'equilibrio economico-finanziario; valutano il prevedibile andamento della gestione; segnalano immediatamente all'organo di gestione la presenza di indizi di crisi.

La segnalazione consiste in una comunicazione ufficiale sufficientemente motivata rivolta all'organo amministrativo. Essa contiene un termine (al più un mese) entro cui quest'ultimo deve riferire all'organo di controllo quali sono le misure adottate per fronteggiare la situazione di sofferenza (fase interna di allerta). Se questo dialogo interno si rivela infruttuoso, poiché l'organo amministrativo non risponde o non fornisce risposte adeguate su soluzioni individuate e iniziative intraprese, l'organo di controllo è tenuto a informare l'Ocri senza indugio. Si avvia così una procedura di allerta esterna sempre finalizzata alla prevenzione della crisi.

Non tutti i debitori che svolgono attività imprenditoriale sono però soggetti al meccanismo di allerta.

Esclusi dalla disciplina dell'allerta i consumatori e i professionisti. Sono anche esentate le imprese di grandi dimensioni, i gruppi di imprese e le società con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Sono poi esclusi altri soggetti fra cui banche, intermediari finanziari e mobiliari, fondi comuni di investimento, fondazioni bancarie, società fiduciarie e imprese di assicurazione per i quali operano meccanismi di controllo affidati ad autorità indipendenti.

Altre disposizioni rivelano il preciso intento della legge di favorire l'impiego di modalità compositive alternative alla liquidazione giudiziale. Queste disposizioni si affiancano alle generose misure premiali previste dall'articolo 25 del Codice della crisi in caso di presentazione tempestiva all'Ocri di istanza di composizione.

La disposizione che rivela più delle altre la volontà del legislatore di incentivare il meccanismo delle segnalazioni è la clausola del comma 3 dell'articolo 14 del nuovo Codice. In essa si stabilisce che la segnalazione tempestiva all'organo di vigilanza rende immuni sindaci e revisori dalla responsabilità in solido con gli amministratori per gli illeciti da questi commessi dopo la segnalazione, a condizione che gli illeciti in questione non dipendano direttamente da decisioni prese dagli stessi sindaci prima della segnalazione. Qualsiasi iniziativa ritorsiva degli amministratori è scongiurata dall'espresso divieto di revocare l'incarico al soggetto vigilante in ragione della segnalazione da questi effettuata.

Il favore per il più largo impiego possibile dei sistemi preventivi di segnalazione è poi evidente nella previsione che esonera i sindaci nelle comunicazioni con l'Ocri dall'osservanza dell'obbligo di riservatezza sui fatti e sui documenti conosciuti nell'esercizio delle funzioni. Questa misura è funzionale a garantire l'efficacia dell'intervento esterno dell'Ocri, ma non si può dubitare che costituisca, a sua volta, un incentivo per l'impresa a risolvere da subito la situazione di difficoltà durante la fase “interna” di allerta.

Non si deve sottovalutare, infine, che il Codice stabilisce espressamente che i contratti pendenti non possono essere risolti per il solo fatto che l'imprenditore intraprenda volontariamente la procedura di composizione davanti all'Ocri. La “blindatura” dei contratti in corso consente, così, all'imprenditore, di avviare senza timori la procedura di soluzione della crisi.

Ciascuno dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione è stimolato, pertanto, dalla previsione di concreti vantaggi o, al contrario, dalla prospettazione di conseguenze negative, ad attivare tempestivamente il procedimento di soluzione preventiva delle crisi di impresa.

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