Imposte

I contributi versati alla Cassa del Notariato si deducono dal reddito professionale

Dietrofront dell’Agenzia con la risoluzione 66/E dopo l’orientamento consolidato della Cassazione contraria alla deducibilità dal reddito complessivo

di Luciano De Vico

I contributi previdenziali e assistenziali versati dai notai alla Cassa nazionale del Notariato si deducono dal reddito professionale e non dal reddito complessivo. Finalmente l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 66/E/2020 si è adegua all’orientamento ormai consolidato della Cassazione condiviso da numerose pronunce delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

Il particolare meccanismo di calcolo di questa tipologia di contributi fa sì gli stessi debbano considerarsi una vera e propria spesa inerente all’attività svolta ai sensi del primo comma dell’articolo 54 del Tuir, come precisato dalla Cassazione nella sentenza 18395/2020. Per i giudici di legittimità l’articolo 10 del Tuir, che pure afferma la deducibilità dal reddito complessivo dei «contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge», ha una portata meramente residuale, nel senso che si possono dedurre dal reddito complessivo solo gli oneri che non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo.

Ebbene, i contributi previdenziali dovuti dai notai, determinati per legge, sono liquidati sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese, per il solo fatto di avere iscritto l’atto a repertorio, e versati all’archivio notarile del distretto contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori. A differenza dei contributi versati da parte degli iscritti ad altre casse previdenziali (avvocati, commercialisti, ingegneri, eccetera), sono quindi del tutto indipendenti dall’effettiva percezione del compenso e dall’emissione della fattura.

In realtà la Cassazione si era già espressa in tal senso una ventina d’anni fa (sentenza 2781/2001), ma l’agenzia delle Entrate ritenendo non condivisibile il principio, con la risoluzione 79/E/2002 aveva escluso la deducibilità dei contributi repertoriali dal reddito di lavoro autonomo per il sol fatto che la norma non annoverava tra le spese deducibili anche i contributi previdenziali, i quali, essendo versati al fine di garantire una posizione pensionistica e una assistenza personale al notaio, erano da considerarsi afferenti alla sfera personale del lavoratore.

Il cambio di rotta dell’amministrazione finanziaria consentirà quindi ai notai di dedurre i contributi versati alla Cassa del Notariato anche dalla base imponibile Irap senza correre il rischio di andare incontro ad accertamenti da parte del fisco e soprattutto evitando (ormai) inutili contenziosi. La questione infatti non interessa l’Irpef, in quanto la deduzione di una spesa dal reddito professionale piuttosto che da quello complessivo è di fatto ininfluente ai fini del calcolo dell’imposta personale.

La base imponibile dell’Irap, invece, è determinata dalla differenza tra i compensi percepiti e i costi sostenuti inerenti all’attività esercitata che si assumono così come rilevati ai fini della dichiarazione dei redditi, compresi quindi i contributi previdenziali dei notai.

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