Controlli e liti

Bonus ricerca, certificazione «salva controlli» fino alla notifica del verbale (ma mancano le istruzioni)

Con l’articolo 23 del Dl 73/2022 è stata prevista la possibilità di richiedere a soggetti pubblici e privati iscritti al Mise una certificazione per attestare l’agevolabilità degli investimenti

di Pasquale Murgo

La nuova certificazione “salva-controlli” dei crediti d’imposta su ricerca e sviluppo introdotta per ristabilire certezza nell’applicazione dell’agevolazione potrà essere richiesta fino alla notifica del processo verbale di constatazione. È questa una delle novità della legge di Bilancio 2023 (comma 272 della legge 197/2022) in modifica dell’articolo 23 del Dl 73/2022 di cui si attende il decreto attuativo.

Dopo le diverse interpretazioni di prassi, spesso restrittive, che hanno portato ad accertamenti fiscali in rettifica dei crediti di imposta R&S utilizzati, il legislatore è corso ai ripari inserendo dapprima una specifica sanatoria e poi una apposita certificazione “salva-controlli”.

Con l’articolo 23 del Dl 73/2022, infatti, è stata prevista la possibilità, per il contribuente, di richiedere a soggetti pubblici e privati iscritti in elenchi del Mise una certificazione per attestare l’agevolabilità degli investimenti effettuati nell’attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica. La certificazione esplicherà effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che gli atti anche a contenuto impositivo o sanzionatori difformi da quanto attestato nelle certificazioni saranno nulli.

L’Agenzia potrà continuare ad effettuare controlli sulla base dei documenti richiesti dalla norma (certificazione contabile, relazione tecnica) e forniti dal contribuente ma, fatto salvo il caso in cui sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata, non potrà contestare l’agevolabilità degli investimenti certificati.

I nuovi termini per la richiesta

La certificazione potrà essere richiesta sia in relazione alla disciplina introdotta dalla legge 160/2019 (crediti di competenza del 2020 e successivi) sia a quella introdotta dal Dl 145/2013 (crediti di competenza dal 2015 al 2019) come previsto dall’articolo 38 del Dl 144/2022. Sui periodi dal 2015 al 2019 resta peraltro ancora aperta la possibilità di aderire alla sanatoria di cui all’articolo 5 del Dl 146/2021 il cui termine di presentazione della domanda è stato ulteriormente prorogato al 30 novembre 2023 (proroga introdotta dall’articolo 1, comma 271 della legge di Bilancio 2023).

La legge di Bilancio 2023, quindi, interviene sui termini entro i quali sarà possibile richiedere l’attestazione dell’articolo 23 del Dl 73/2022. Inizialmente si prevedeva che la certificazione poteva essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti di imposta non fossero già constatate o comunque non fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Con la novità della legge di Bilancio, è ora prevista la possibilità di richiedere la certificazione a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti di imposta R&S non siano state già constatate con un processo verbale di constatazione senza alcun riferimento preclusivo in caso di accessi, ispezioni e verifiche.

Certificazione da definire

Resta da definire la relativa disciplina attuativa. Manca, infatti, il decreto che dovrà individuare, tra gli altri, i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione e le modalità e condizioni della richiesta del documento.

Per i contribuenti in procinto di iniziare le analisi sugli investimenti e costi di R&S del 2022 rimane necessario indicare nella relazione tecnica le finalità, i contenuti e i risultati dell'attività di R&S che dovranno essere coerenti con quanto indicato dai Manuali di Frascati e di Oslo (in caso di attività di innovazione tecnologica) ora espressamente richiamati nel decreto ministeriale del 26 maggio 2020.

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