Controlli e liti

Robin tax, rimborsabili solo i versamenti post incostituzionalità

La Cassazione ha evidenziato che la decisione di incostituzionalità era volta alla tutela di un altro principio, ossia l’equilibrio di bilancio

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Non è retroattiva l’incostituzionalità della Robin tax: in conseguenza della pronuncia della Consulta le imprese hanno diritto al rimborso solo per le somme versate nel periodo successivo al 12 febbraio 2015. A chiarire definitivamente la questione è la Cassazione con l’ordinanza 25384 depositata ieri.

La Robin tax era stata introdotta dall’articolo 81 della legge 112/2008. Era un’addizionale Ires motivata da finalità solidaristiche per colpire il conseguimento di “sovra-profitti” da parte delle aziende energetiche e petrolifere, determinati dalla crescita speculativa delle quotazioni delle materie prime. La Corte costituzionale (sentenza 10/2015) l’aveva bocciata e nella motivazione, per ragioni attinenti alle esigenze di bilancio, aveva previsto che la decisione fosse efficace solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.

In seguito alla dichiarazione di incostituzionalità, numerosi contribuenti hanno comunque presentato istanze di rimborso anche per periodi precedenti il 2015, non considerando la motivazione della sentenza. La Cassazione, già con una prima pronuncia sul punto (ordinanza 32716/2018) aveva confermato la decorrenza futura della decisione, limitando così temporalmente gli effetti solo dal 12 febbraio 2015, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione.

Tuttavia, alcuni giudici di merito, dubitando della legittimità di una simile scelta, sollevavano nuovamente le medesime questioni di illegittimità. Così la Corte costituzionale è intervenuta con una nuova pronuncia (la 140/2019) che ha sostanzialmente confermato la decorrenza “futura”.

La Cassazione, con la sentenza depositata ieri, dopo aver ribadito i principi della Consulta, ha evidenziato che la decisione di incostituzionalità era volta alla tutela di un altro principio, ossia l’equilibrio di bilancio. In concreto, quindi, la Corte costituzionale si è avvalsa della facoltà, non preclusa da alcuna norma, di limitare l’effetto retroattivo della propria sentenza al fine di non creare ricadute negative per le casse dello Stato.

Nel nostro ordinamento, infatti, diversamente da quanto avviene in Austria, in Germania ed anche in Francia, non esiste alcuna norma che imponga la retroattività delle decisioni di incostituzionalità.

Secondo la Cassazione (per esempio, sentenza 14032/2016), l’efficacia retroattiva delle pronunce costituisce un principio generale, limitato solo dalla necessità di non compromettere la certezza dei rapporti giuridici pregiudicando altri diritti. È così riconosciuta alla Corte costituzionale la graduazione degli effetti temporali delle proprie decisioni. Pertanto, la Robin tax va rimborsata solo per i versamenti successivi al 12 febbraio 2015. È auspicabile, alla luce di questo orientamento, che non vengano introdotte nuove imposte per sopperire ad esigenze di cassa, nella consapevolezza che pur se incostituzionali non saranno comunque da rimborsare.

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