Controlli e liti

Beneficiario effettivo, sì alla clausola (non citata)

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

La clausola del beneficiario effettivo costituisce un principio immanente dell’ordinamento fiscale internazionale, poiché punta a impedire l’abuso dei trattati fiscali, assicurando il regime convenzionale previsto per una data operazione a contribuenti che altrimenti non ne avrebbero diritto. Trova quindi applicazione anche se non espressamente prevista dal trattato rilevante nella fattispecie. Lo ha affermato la Ctr Piemonte con la sentenza 1778/4/2017 (presidente e relatore Pisanu), ribadendo un orientamento formatosi in sede di legittimità.

La contestazione

L’agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società facente parte di un gruppo multinazionale. Tra i vari rilievi, l’Agenzia contestava alla società l’omessa applicazione della ritenuta sugli interessi corrisposti, nell’ambito di un rapporto di finanziamento, ad una società ungherese appartenente al medesimo gruppo. A detta dell’ufficio, la non imponibilità in Italia degli interessi “in uscita”, prevista dalla Convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra Italia e Ungheria, non poteva essere applicata perché la società ungherese era un soggetto interposto nell’erogazione del finanziamento che proveniva, in realtà, da un’ altra società del gruppo avente sede alle isole Bermuda e che aveva fornito la provvista per l’erogazione delle somme. Non sussistevano quindi i requisiti per potere considerare la società ungherese quale beneficiaria effettiva delle somme pagate dalla società italiana a titolo di interessi.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento, facendo tra l’altro presente che l’articolo 11 della Convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra Italia e Ungheria non subordina il regime di non imponibilità degli interessi alla condizione che la società percipiente ne sia l’effettiva beneficiaria.

Il verdetto

I giudici di primo grado accolgono questo profilo, ma per la Ctr si tratta di un’argomentazione non condivisibile. Secondo la Ctr, la disposizione convenzionale, che si limita a prevedere l’imposizione degli interessi esclusivamente nello Stato del soggetto destinatario del pagamento, sarebbe applicabile solo se quest’ultimo soggetto ne fosse anche il beneficiario effettivo.

I giudici della Ctr si allineano così all’orientamento della Corte di cassazione, che nella sentenza 25281/2015 (richiamata nella pronuncia) aveva affermato che i trattati vanno interpretati alla luce degli scopi perseguiti, tra i quali quello di prevenire l’evasione fiscale e di evitare un uso distorto dei benefici convenzionali (“treaty shopping”). Pertanto, l’assenza di una menzione esplicita della clausola del beneficiario effettivo non è idonea a porre nel nulla il fondamentale rilievo che la stessa possiede nell’ordinamento fiscale internazionale.

Fatta questa precisazione in punta di diritto, la Ctr conclude però che, nel caso esaminato, la società ungherese doveva ritenersi l’effettiva beneficiaria degli interessi, sulla base di plurime evidenze fornite in giudizio dal contribuente (tra cui il margine positivo realizzato con l’operazione dalla società ungherese, nonché le informazioni fornite da parte dell’autorità fiscale ungherese).

Ctr Piemonte, sentenza 1778/4/2017

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