Imposte

Incentivi ai manager, per la tassazione nuova verifica se cambia il piano

I proventi restano redditi di capitale se è assicurato il rispetto dei limiti. Le modifiche sostanziali del coinvestimento portano a ripetere l’analisi

di Marco Piazza

Una sensibile modifica di un piano di incentivazione dei dipendenti basato su strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati, richiede una nuova verifica della sussistenza dei requisiti richiesti affinché i proventi e le plusvalenze relativi a tali strumenti finanziari siano considerati redditi di natura finanziaria e non redditi di lavoro dipendente. Una recente risposta a interpello (non ancora pubblicata) della direzione centrale delle Entrate affronta – a quanto risulta, per la prima volta – un tema di grande attualità considerato che in diverse circostanze le società e in fondi comuni d’investimento si stanno trovando nella necessità di rimodulare i piani di incentivo varati prima dell’emergenza sanitaria per adeguarli alle mutate condizioni di mercato.

L’Agenzia ha esaminato un caso (esposto dallo studio Rmu tax lex) in cui le modifiche al progetto di co-investimento attuale comportano, principalmente, una riduzione dell’hurdle rate, il riconoscimento ai manager di extrarendimenti più elevati con una diversa distribuzione fra gli stessi.

Le modifiche sono risultate sufficientemente significative da richiedere un nuovo esame della presenza dei requisiti che, in base all’articolo 60 del Dl 50 del 2017 consentono di presumere che i redditi prodotti dagli strumenti finanziari sottoscritti dai manager abbiano natura finanziaria e non da lavoro.

Nel caso specifico la nuova verifica ha dato esito positivo. Per quanto riguarda il test di cui alla lettera a) del comma 1 (investimento complessivo dei manager di importo non inferiore all’1% del totale) l’Agenzia ricorda che nel caso di investimento in società, il raggiungimento della soglia minima non è un requisito statico (per i fondi vale la chiusura delle sottoscrizioni) ma dinamico, da verificare anche in caso di successive operazioni sul capitale.

Nel caso specifico, la verifica viene rifatta utilizzando una valutazione di un esperto indipendente, ad una data non anteriore di 30 giorni rispetto alla data in cui la modifica al piano, idonea a confermare che l’investimento dei manager raggiunga ancora il limite dell’1 per cento del patrimonio netto della società.

La riduzione dell’hurdle rate non ha compromesso la sussistenza del requisito di cui alla lettera b) in quanto dopo la parametrizzazione è ancora garantito un rendimento minimo all’investitore finanziario.

Per quanto concerne infine il requisito dell’holding period previsto dalla successiva lettera c), è rispettato il look up quinquennale salvo precedente verificarsi di un cambio di controllo della società che legittimi la maturazione del carried interest.

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