Professione

Sindaco o revisore nelle piccole Srl, la miopia del legislatore

Si tratta di un emendamento approvato il commissione al Senato in sede di conversione del Dl 118/2021

di Niccolò Abriani e Nicola Cavalluzzo

Le commissioni Giustizia e Industria del Senato, riunite per la conversione del Dl 118/2021 in materia di crisi d’impresa – come già messo in evidenza su queste pagine – hanno prorogato di un ulteriore anno l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore in capo alle srl di minori dimensioni.

La norma

L’emendamento, sul solco di quanto fatto dal decreto Rilancio lo scorso anno, interviene sul comma 3 dell’articolo 379 del Codice della crisi, legando l’obbligo di nomina alla data dell’assemblea che approverà il bilancio 2022. L’ulteriore rinvio “premia” ancor di più i ritardatari che non hanno ancora adempiuto, a discapito di chi (pare oltre 50.000 società su 68.000) ha invece provveduto, entro il 16 dicembre 2019, in ottemperanza ad una precisa disposizione di legge a suo tempo vigente.

Tale rinvio genera tre conseguenze e cioè:

1) il primo bilancio da sottoporre a revisione sarà quello dell’esercizio 2023 (si è partiti dal 2019);

2) il superamento di almeno uno dei limiti dimensionali di cui all’art 2477 andrà effettuato con riferimento ai bilanci relativi agli anni 2021 e 2022;

3i) si ritarda ulteriormente l’entrata in funzione del così detto early warning, punto di forza non solo del riformato Codice della Crisi ma anche dello stesso Dl 118/2021.

Ruolo dell’organo di controllo nella crisi

Preso atto dell’importante ruolo svolto nelle società di capitali dall’organo di controllo per il combinato disposto degli articoli 2086 e 2403 del Codice civile, il legislatore ne ha valorizzata la presenza riducendo i parametri che ne obbligano la nomina.

Il collegio sindacale deve infatti verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione (ex articolo 2403) e, in particolare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile alla natura e alle dimensioni dell’impresa (ex articolo 2086).

Nello specifico tali assetti devono essere in grado di rilevare tempestivamente i segnali che possano far emergere significativi dubbi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare nella prospettiva della continuità.

Il controllo interno previsto dal legislatore fa perno su un sistema che privilegia l’adozione di strumenti organizzativi che siano capaci di rilevare tempestivamente il rischio a seconda delle dimensioni e della tipologia dell’attività d’impresa e che siano quindi in grado di riconoscere segnali di crisi. Il collegio sindacale analizza con criticità gli eventi aziendali, anche basandosi su specifici indicatori in grado di rilevare anticipatamente la presenza di squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario.

Di grande ausilio le bozze dei verbali predisposte dal Cncdec e diffuse lo scorso mese di luglio, in particolare quello contrassegnato con la sigla V.17. Ebbene l’importanza della presenza dell’organo di controllo è confermata dal recente Dl 118/2021 ancorché in forma “attenuata” poiché si passa dall’obbligo della segnalazione contenuta nel codice della crisi alla segnalazione sic et simpliciter.

Ma lo stesso Dl 118/2021 ne conferma l’importanza affidandogli una funzione consultiva nei confronti dell’esperto dopo avergli rammentato la necessità di proseguire negli obblighi di cui all’articolo 2403. E quindi dovrà verificare la sussistenza in capo all’esperto dei requisiti e l’insussistenza di cause di ineleggibilità.

Non solo. Spetterà all’organo di controllo la verifica dell’operato degli amministratori rispetto agli obblighi assunti a seguito dell’accesso alla procedura di composizione negoziata ovvero al concordato semplificato liquidatorio. Quindi tanti riconoscimenti dell’importante ruolo che mal si conciliano con l’ulteriore proroga della nomina. Senza mai dimenticare, come accennato, che qualcuno nel lontano 2019 potrebbe aver provveduto.

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