Controlli e liti

Giudici dipendenti dal Mef, processo tributario alla Consulta

Il dubbio di legittimità sollevato dalla Corte di primo grado di Venezia. La riforma non garantisce la condizione di imparzialità di chi deve decidere sulle liti

di Maria Carla De Cesari

La legge 130/22, che ha riformato il processo tributario, è stata sottoposta al giudizio della Corte costituzionale con l’ordinanza 408/22, depositata il 31 ottobre, della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia (presidente Giuseppe Caracciolo, relatore Giuseppe Primicerio).

Il rinvio alla Corte costituzionale avviene per «l’accentuazione del rapporto di dipendenza dei giudici tributari dal ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare sostanziale dell’interesse oggetto delle controversie tributarie» determinata dalla legge 130/22 che ha modificato il decreto legislativo 545/92. Il contrasto - proclama la Corte - è rispetto ai principi costituzionalmente garantiti dell’indipendenza e dell’imparzialità dei giudici: una situazione peggiorativa rispetto all’assetto normativo preesistente «che già appariva idoneo a pregiudicare la garanzia dei ridetti fondamentali principi in materia di giurisdizione». Sono questi i passaggi-chiave dell’ordinanza che è la prima a contestare e a sottoporre alla Consulta le nuove norme sul processo tributario. Proprio il mancato rispetto del principio di autonomia e indipendenza aveva sollevato la protesta e alimentato lo sciopero dei magistrati tributari aderenti all’Amt (Associazione magistrati tributari) e alle principali sigle sindacali dei commercialisti.

Le garanzie che la Carta costituzionale riconosce al giudice, inquadrato nell’organizzazione giudiziaria ordinaria, valgono anche per quanti fanno parte delle giurisdizioni speciali. Garanzie - ricorda l’ordinanza - che non solo sono previste dalla Costituzione ma sono anche richiamate dalla Corte europea per i diritti dell’uomo, in tema di equo processo.

«La Corte veneta - spiega Daniela Gobbi, presidente dell’Amt - ha prospettato diversi dubbi di legittimità. Primo fra tutti quello sulla progressiva accentuazione del rapporto di dipendenza dei componenti dell’ordine giudiziario tributario dal ministero dell’Economia, nonostante quest’ultimo sia il titolare sostanziale degli interessi oggetto di controversia. L’ordinanza ricorda, a questo proposito, i nuovi compiti in materia di attività ispettiva sulle Corti tributarie».

Tra gli altri punti di possibile contrasto si prospetta la lesione del rapporto di proporzionalità tra elettorato attivo ed elettorato passivo, ai fini della prima elezione post-riforma del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Ancora, l’ordinanza lamenta la violazione del principio di ragionevolezza in merito alla misura espulsiva, nel caso in cui il giudice riporti condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari, senza che sia stato però disposto un giudizio che consenta di valutare la gravità del fatto.

Anche l’esclusione dal concorso interno per mansioni superiori, per coloro che hanno accumulato ritardi nel deposito delle sentenze, finisce tra i motivi di rinvio alla Corte costituzionale.

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