Controlli e liti

Percentuale di ricarico, media semplice o ponderata se la merce è omogenea

di Massimo Romeo

L’ accertamento tributario che ricostruisca induttivamente i ricavi facendo ricorso , indifferentemente, al criterio della «media aritmetica semplice» o della «media ponderata», ai fini della determinazione della percentuale di ricarico, è legittimo in presenza di omogeneità della merce venduta, dovendo comunque rispondere a canoni di coerenza logica e congruità esplicitati nella motivazione attraverso un adeguato ragionamento.
Questo il principio emergente dalla sentenza della Ctr Lombardia 2870/2018 depositata il 25 giugno.

La controversia aveva ad oggetto l’impugnazione da parte di un contribuente, imprenditore individuale (produzione e somministrazione gelati/gestione bar-gelateria) , di un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato con metodo analitico-induttivo la base imponibile, ai fini Irpef/Iva/Irap, recuperando a tassazione maggiori ricavi , utilizzando per il calcolo una “ media aritmetica semplice” per la determinazione della percentuale di ricarico ed assumendo quale campione di riferimento tre beni ( caffè, brioches , birra) per la verifica della congruità dei ricavi rispetto allo studio di settore di riferimento.

Il contribuente contestava la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, l’assenza dei requisiti per l’utilizzo del metodo analitico-induttivo (presunzioni gravi, precise e concordanti), la non osservanza della prassi interna (nota 55440/2008 Dir. Centrale) in caso di contestazione di condotta antieconomica nonché per non essere stata considerata le peculiarità dell’attività esercitata ( variabili di sfrido, autoconsumo, adozione di un paniere non significativo e di una media semplice e non ponderata per la determinazione del ricarico.

Giustificava altresì il reddito modesto , con riferimento ai due esercizi, secondo vari motivi, fra cui : l’ ubicazione/connotazione l’uno come piccolo punto di ristoro a servizio di una struttura sportiva e ricreativa comunale, l’altro come piccolo bar gelateria posto in zona periferica ; l’assunzione di obblighi contrattuali come l’applicazione di prezzi inferiori al mercato, la non somministrazione di superalcolici ed il rispetto di severi limiti di orario nonché la tipologia della clientela abituale, scarsamente propensa al consumo, trattandosi di famiglie e/o di persone di elevata età, etc..

La Ctp lecchese concludeva per l’accoglimento del ricorso richiamando la stessa prassi dell’Amministrazione Finanziaria che , per tale tipologia di attività e con riferimento alla metodologia di controllo, «individua quale piattaforma base un paniere di somministrazioni che contempli non meno di trenta tipologie; applicando, altresì, una media aritmetica anziché (come previsto dalla consolidata dottrina e giurisprudenza) applicare una media ponderata».

Fra i vari fatti dedotti dal contribuente il collegio regionale considera altresì condivisibili ulteriori elementi di carattere speciale posti a giustificazione della scarsa redditività (furti registrati presso una delle attività nonché impossibilità di poter produrre in proprio il gelato presso l’altro esercizio per gran parte dell’anno); secondo i giudici poi , contrariamente all’assunto dell’Ufficio secondo cui dai risultati estrapolabili dagli studi di settore ai tre prodotti (caffe, brioches, birra) sarebbe stato imputabile il 64% del ricavi, emerge invece dagli atti che i tre beni campione avevano generato nell’anno preso ad esame una percentuale di ricavo di poco superiore al 50% e che il contribuente si era pienamente adeguato alle risultanze dello studio di settore, nonché , ed in particolar modo, che nel campione considerato non erano stati contemplati né i gelati di produzione propria, né i gelati confezionati (distribuiti in un solo punto vendita), difetto certamente assai incongruo, chiosa il Collegio, per un esercizio che si presentava sul mercato come bar/gelateria.

Quanto al criterio della rideterminazione dei ricavi sulla base di una media aritmetica e non ponderata , la Ctr , pur riconoscendo che la scelta dell’uno o dell’altro metodo non costituisce una violazione di norme di diritto ( Cass. n. 17952/2013), ritiene che la scelta da parte dell’Ufficio del criterio di determinazione della percentuale di ricarico “deve comunque rispondere a canoni di coerenza logica e congruità” che devono essere esplicitati attraverso un adeguato ragionamento, essendo consentito il ricorso al criterio della media aritmetica semplice in luogo della media ponderata “ solo quando risulti l’omogeneità della merce” , e non quando fra i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentino una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio.

Fissato il principio di diritto applicabile il Collegio rileva la necessità per l’ufficio di dover ricorrere, nel caso di specie, al metodo della media ponderata considerata l’assenza di entrambi i requisiti:

•l’omogeneità della merce esaminata (caffè, brioches, birra ed il resto dei prodotti commercializzati dal bar gelateria );
•la differenza di ricarico registrabile per ciascun prodotto esaminato.

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