L’accesso rappresenta uno degli strumenti di più incisiva valenza nell’ambito delle attività istruttorie tributarie, essendo volto a consentire l’acquisizione diretta di elementi utili all’accertamento presso i luoghi del contribuente. Nel nostro ordinamento sono disciplinati i diritti dei soggetti verificati ed i doveri dei verificatori: “regole” che, almeno fino a poco tempo fa, non sembravano particolarmente dubbie. Tuttavia la Cedu ha criticato queste norme tanto che il legislatore ha prontamente risposto con una modifica nello Statuto del contribuente. Questa novità, però, non sembra risolvere tutte le criticità sollevate dalla Cedu. La Cassazione, con tre pronunce analoghe, è già intervenuta in proposito offrendo qualche utile spunto operativo che potrebbe in realtà valere anche per il passato.
Premessa
L’accesso presso il contribuente è disciplinato dall’articolo 52 del Dpr 633/1972 (richiamato dall’articolo 33 del Dpr 600/1973, ai fini delle imposte dirette), e più precisamente regola le condizioni, i limiti e le modalità operative che legittimano l’ingresso degli organi accertatori nei locali del contribuente, ivi compresi quelli adibiti ad uso abitativo.
In estrema sintesi, i “locali” interessati si distinguono in tre macro categorie:
- dove è esercitata l’attività di impresa e professionale,
- promiscui, ossia dove oltre ad esserci l’attività di impresa e professionale, c’è un collegamento diretto alla dimora/abitazione del contribuente;
- l’abitazione del contribuente.
A seconda del tipo di locale, la norma disciplina le diverse...