Accise, nuova responsabilità solidale in chiave antifrode
Il Dlgs 180/2021 introduce la corresponsabilità tra chi detiene il prodotto e chi ne effettua l’immagazzinamento
Il Dlgs 180/2021 del 5 novembre 2021, pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» n. 284 del 29 novembre 2021, ha recepito la direttiva unionale n. 2020/262/Ue che disciplina il regime generale delle accise (rifusione) prevedendo un riordino del regime armonizzato e, al contempo, sostituisce la precedente direttiva n. 118/2008/Ce.
Nell’assenza di un compiuto ordinamento fiscale eurounitario espressione della politica tributaria dell'Unione europea, i trattati istitutivi hanno previsto l'adozione solo di talune limitate disposizioni concernenti l'imposizione indiretta: ed infatti, tale settore impositivo ha una maggiore attitudine a influenzate il corretto funzionamento del mercato unico in quanto, colpendo i consumi, i trasferimenti e gli scambi tra i vari Stati membri, possono falsare la concorrenza all’interno dell’Ue.
Sicché, per tali imposte, vi è una disciplina armonizzata a livello unionale, in grado di assicurare la neutralità concorrenziale nell'Unione europea. Tale processo di armonizzazione a livello delle accise ha introdotto un regime comune da applicare ai vari prodotti (carburanti, elettricità, gas, alcoli, tabacchi, eccetera) sottoposti ad imposizione, in quanto permanevano ampie divergenze tra i vari Stati membri sia con riguardo alle aliquote applicate ai medesimi prodotti, sia per i differenti regimi applicativi.
Per tale ragione, la nuova direttiva riordina il regime generale: essa è entrata in vigore il 21 marzo 2020, ma, per talune disposizioni, il termine verrà posticipato al 13 febbraio 2023 per consentire agli Stati di adeguarsi progressivamente.
Internamente, il recepimento della direttiva «rifusione» è avvenuto con il Dlgs 180/2021, che introduce principalmente, delle modifiche sul regime sospensivo dell’accisa, sull’individuazione del momento in cui sorge l’obbligazione tributaria, adottando una defizione di «evento imponibile» e sull’introduzione della definizione di soglia massima comune per gli «abbuoni per perdite, distruzione e cali» legati alla circolazione e alcune modalità per la movimentazione ed esportazione dei prodotti sottoposti ad accisa.
Con specifico riferimento al contrasto delle frodi, è stata inoltre prevista una nuova ipotesi di responsabilità solidale tra il soggetto che detiene il prodotto sottoposto ad accisa e colui che ne ha effettuato l’immagazzinamento.
Il riordino della disciplina si inserisce in un quadro di costante evoluzione eurounitaria, anche giurisprudenziale, nell’ambito di un settore impositivo che deve necessariamente essere trattato in modo “armonizzato”, ossia unitariamente; ciò, soprattutto, al fine di evitare divergenze tra i vari Stati membri.


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