Accise, senza contraddittorio è nullo il controllo a tavolino
Secondo la Ctr Lombardia 1762/7/2020, il confronto è dovuto anche quando si esaminano atti e dichiarazioni in ufficio
In materia di accise il procedimento d’accertamento è puntualmente regolato dall’articolo 19, Dlgs 504/95 (Testo unico accise, Tua) anche per quanto concerne il diritto del contribuente allo svolgimento del contraddittorio preventivo dopo la notifica del processo verbale di constatazione. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui allo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), ciò vale «anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni», cioè in presenza di accertamenti cosiddetti “a tavolino” (articolo 19, comma 4, Tua).
È dunque condivisibile la conclusione di nullità degli atti notificati in violazione del contraddittorio, cui perviene la commissione tributaria regionale della Lombardia nella sentenza 1762/7/2020 (presidente Punzo, relatore Sciurpa), operando un’opportuna sintesi delle pronunce della Corte di cassazione che si sono occupate del tema e coordinandone le statuizioni.
La giurisprudenza
Fondamentale, in quest’opera di armonizzazione, è la sentenza 701/2019, la quale, dopo aver correttamente configurato la relazione fra i risultati interpretativi delle precedenti sentenze della stessa Cassazione n. 18184/2013 e n. 24823/2015 (da leggere in una logica di continuità/complementarietà), fissa i seguenti principi.
1. Negli accertamenti caratterizzati da accessi, ispezioni o verifiche nei locali in cui il soggetto passivo esercita l’attività (accertamenti con accesso), la mancanza del preventivo contraddittorio rende nullo l’atto d’accertamento per qualsiasi tipo d’imposta, in forza delle previsioni dell’articolo 12, comma 7, legge 212/2000.
2. Per gli accertamenti a tavolino, per i quali non è previsto un generalizzato obbligo di contraddittorio, il confronto Fisco/contribuente si rende necessario se si tratta di tributi armonizzati a livello comunitario. In tal caso, però, le ragioni che il contribuente avrebbe potuto far valere in sede di (mancato) contraddittorio devono superare la cosiddetta «prova di resistenza», ossia un vaglio critico di serietà e non pretestuosità.
3. Questa verifica, tuttavia, non vale in relazione alle accise, per le quali, pur trattandosi di un tributo armonizzato (al pari dell’Iva), il contribuente fruisce di una specifica tutela in materia di obbligo del contraddittorio in base alle norme del Tua (Cassazione, sentenza n. 28344/2019), volta a estendere la nullità dell’atto emesso ante tempus anche agli accertamenti a tavolino.
Il caso
In ogni caso, nella fattispecie all’esame della commissione tributaria lombarda, i giudici, dopo aver osservato che non si pone (appunto) alcun problema di prova di resistenza essendo l’atto affetto da vizio insanabile di nullità ab origine, si premurano di osservare che tale vaglio va comunque considerato superato. E questo perché l’operatore, nel periodo assegnatogli dalla norma per produrre le proprie osservazioni e richieste, avrebbe potuto ricorrere al ravvedimento operoso fruendo della riduzione delle sanzioni.
Il settore delle accise potrebbe peraltro essere uno dei pochi in cui potranno continuare a trovare applicazione i principi esposti, viste le limitazioni della norma sul nuovo obbligo generalizzato d’invito al contraddittorio introdotto dal decreto Crescita (Dl 34/2019) e quelle aggiunte dalla circolare 17/E/2020.