Dogane, sì all’atto emesso dall’ufficio periferico
Poteri attribuiti dalla Dr con mero decentramento burocratico senza rilievo, secondo la Ctr Lombardia 1261/26/2020
Non è ravvisabile alcuna illegittimità laddove, in forza di una delega interna appositamente conferita, sia stato l’ufficio locale delle Dogane a emettere un atto di accertamento e sanzioni di competenza della direzione regionale. Gli uffici periferici rappresentano, infatti, delle articolazioni territoriali, con la conseguenza che il Direttore regionale ha la facoltà di delegare all’esercizio dei poteri a lui spettanti anche i funzionari che prestano la propria attività presso gli uffici locali. A dirlo è la Ctr Lombardia 1261/26/2020 (presidente Nocerino, relatore Vicini).
La pronuncia trae origine dalla emissione nel giugno 2010 di alcuni atti di contestazione di violazioni finanziarie e irrogazione sanzioni relativamente a imposta erariale e addizionali sul consumo di energia elettrica da parte dell’ufficio locale delle Dogane e non, come stabilito dal Dlgs 48/2010, dalla direzione regionale.
Impugnati gli atti, la società ne chiedeva l’annullamento, trattandosi di una duplicazione di un identico atto già annullato in via definitiva con sentenza passata in giudicato e per difetto di competenza visto che, in forza del Dlgs 48/2010, avrebbero dovuto essere emessi dalla direzione regionale e non dall’ufficio provinciale.
La Ctp di Brescia accoglieva il ricorso, rilevando che la stessa controversia era già stata oggetto di sentenza passata in giudicato. A seguito dell’appello proposto dalle Dogane, la sentenza di primo grado veniva confermata in Ctr.
Successivamente, chiamati a pronunciarsi sulla questione, i giudici della Corte suprema annullavano la sentenza di secondo grado e rinviavano per un nuovo giudizio ad altra sezione della Ctr Lombardia, evidenziando che in realtà la precedente pronuncia non poteva esprimere efficacia di giudicato in quanto atteneva a profili strettamente formali.
Riassunto il giudizio dinanzi alla Ctr, la società chiedeva la nullità degli atti impositivi, riproponendo il solo motivo dell’incompetenza dell’ufficio locale delle Dogane, rilevando peraltro che l’emissione sarebbe avvenuta sulla base di una delega di funzioni e non di firma, non prevista dalla legge e in totale difetto della temporaneità del trasferimento di funzioni.
Costituitasi in giudizio l’Agenzia delle dogane chiedeva il rigetto delle eccezioni sollevate, rilevando che, in assenza di una norma specifica, dovessero trovare applicazione le disposizioni generali in materia di delega contenute nel Dlgs 165/2001, in forza del quale i direttori degli uffici locali sono delegati a sottoscrivere per proprio conto gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni in materia di accise e imposte sulla produzione e sui consumi.
Pronunciandosi su una questione non valutata nei precedenti gradi di giudizio e dalla Cassazione, la Ctr Lombardia, appurato che l’accertamento era stato svolto dall’ufficio provinciale in forza di delega conferita dalla propria direzione regionale, ha dichiarato legittimi gli atti. Sebbene, infatti, a seguito del Dlgs 48/2010 decorrente dal 1° aprile 2010, la competenza sia passata alla direzione regionale delle Dogane, il direttore di quest’ultima ha conferito una delega di firma idonea a far sottoscrivere per proprio conto gli atti di contestazione e gli atti d’irrogazione delle sanzioni ai dipendenti degli uffici locali. Pertanto, secondo i giudici, l’atto impositivo emesso trova titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al superiore, realizzandosi con esso un mero decentramento burocratico senza alcuna rilevanza esterna.