Agevolazioni a misura di contribuenti «minori»
Spesso i professionisti sottovalutano che anche i soggetti di minori dimensioni – a certe condizioni – possono sfruttare molte delle agevolazioni introdotte negli ultimi anni in tema di reddito d’impresa. È una possibilità che riguarda, in particolare, il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo, il patent box, il super e l’iperammortamento, l’Ace e il tax credit per il Mezzogiorno.
Per analizzare le chance di utilizzo del beneficio, però, è opportuno (se non necessario) pianificare l’attività per singoli step, da verificarsi di volta in volta in funzione dell’agevolazione .
Gli interessati
Innanzitutto, vanno verificate le caratteristiche richieste per potersi qualificare “minori” (per dimensioni o per natura giuridica). Ci si riferisce in sostanza a lavoratori autonomi, ditte individuali, società di persone (incluse le Stp professionali) ed enti non commerciali.
Sotto questo profilo, il più delle volte la norma agevolativa non pone limitazioni di sorta: ai fini della perimetrazione dell’ambito applicativo della singola misura, in linea di massima, non rilevano né il settore merceologico nel quale opera l’impresa, né la natura giuridica del richiedente.
La contabilità
È importante la modalità di tenuta della contabilità da parte del soggetto passivo che aspira all’ottenimento dell’agevolazione fiscale. Al 1° gennaio 2017, potremmo avere le seguenti ipotesi sul quale lavorare:
• soggetti in regime di contabilità ordinaria che non adottano l’Iri;
• soggetti in contabilità ordinaria che optano per l’Iri come modalità di determinazione del reddito imponibile;
• soggetti in contabilità semplificata;
• contribuenti forfettari sulla base delle nuove regole introdotte dalla legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016).
In linea generale, mentre solo per i contribuenti “forfettari” esistono limitazioni oggettive alla richiesta agevolativa, la tenuta della contabilità ordinaria è quella che permette l’accesso a tutte le agevolazioni.
Determinare il reddito
Le modalità di determinazione del reddito, ad oggi, sono sostanzialmente quattro:
• la prima - semplificata - mediante l’applicazione del criterio di cassa;
• la seconda, mediante l’applicazione del principio di competenza “puro” con l’applicazione degli scaglioni Irpef progressivi;
• l’assoggettamento del reddito a Iri e con l’impiego del principio di competenza;
• l’adozione del regime forfettario e l’applicazione di un’imposta sostitutiva con il criterio di cassa.
Mentre il reddito di lavoro autonomo (ad eccezione delle società tra professionisti, Stp) è determinato con l’applicazione del principio di cassa, viceversa nell’ambito del reddito d’impresa avremo l’impiego sia del principio di competenza sia di quello per cassa.
Anche in questo caso, la modalità di determinazione del reddito incide, in senso negativo rispetto alla possibilità di beneficiare delle agevolazioni solo per il regime forfettario.
Gli elementi comuni
Una volta verificato il possesso dei requisiti richiesti dal legislatore, va esaminato il cuore della disciplina dettata per ciascun incentivo, e quindi il suo sistema di funzionamento.
Alcuni principi sono comuni a tutte le agevolazioni in questione.
IL GRAFICO: Le principali agevolazioni e la disciplina applicabile
In particolare, quasi tutti gli incentivi presi in considerazione prevedono che l’imputazione temporale della spesa/investimento avvenga sulla base del principio di competenza dettato dall’articolo 109 del Tuir.
L’adozione di questo criterio, tuttavia, mal si concilia con alcuni regimi contabili, i quali prevedono invece il principio di cassa quale criterio naturale di imputazione. Soprattutto per effetto dell’introduzione per i contribuenti minori del regime naturale di cassa – fermo restando il rispetto dei requisiti generali dell’agevolazione – si renderà necessaria l’adozione di un meccanismo extracontabile che permetta la rilevazione degli investimenti.
In alternativa, chi non volesse effettuare delle doppie registrazioni dovrà adottare il regime di contabilità ordinaria, che permette l’imputazione degli elementi sulla base della competenza.
Infatti, per alcune agevolazioni – quali il super o l’iperammortamento, che si basano sul meccanismo dell’imputazione dell’ammortamento – l’agenzia delle Entrate (circolare 11/E/2017) ha ribadito che anche per i soggetti che naturalmente adottano il regime di cassa, la rilevazione e la connessa imputazione avverrà comunque per competenza.
A maggiore e ulteriore chiarezza, nella circolare 5/E/2016 (in materia di bonus ricerca) è stato sottolineato che il riferimento all’articolo 109 del Tuir “è un criterio generale, applicabile a tutte le categorie di costo eleggibili, a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola” ai fini della determinazione del proprio reddito imponibile.
A integrazione dell’imputazione per competenza, c’è la precondizione della determinazione analitica del reddito da parte del soggetto minore. Infatti, nell’ambito del patent box, la circolare 11/E/2016 ha escluso il regime agevolato per i soggetti «che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (nuovo regime forfettario, tonnage tax, società agricole che esercitano l’opzione per determinare il reddito su base catastale)».
IL GRAFICO: Le principali agevolazioni e la disciplina applicabile