Ammendanti assimilati ai fertilizzanti, ma per l’Iva al 4% serve l’inquadramento corretto
Apertura dell’Agenzia sui prodotti dell’economia circolare che rientrano nel Dlgs 75/2010
Gli ammendanti agricoli sono assimilati ai fertilizzanti e pertanto scontano l’Iva nella misura del 4 per cento. La conferma è contenuta nella risposta dell’agenzia delle Entrate 282 ad un interpello, in data 27 agosto 2020. Nella risposta, per la verità, viene negata l’applicazione della aliquota ridotta per un particolare ammendante che poteva essere classificato come “biochar” che si presenta come polvere di carbonella, derivante dagli sfalci di potatura di alberi da frutto che quindi qualificano queste polveri come ammendante agricolo. L’Agenzia svolge l’analisi della questione ricordando che nella tabella A, parte seconda, allegata al Dpr 633/72 viene prevista la aliquota Iva del 4% per i fertilizzanti di cui alla legge 748/1984; questa disposizione di legge è stata sostituita dal Dlgs 75/2010 il quale, all’articolo 2, fornisce la definizione di fertilizzante.
Questa norma precisa che si intendono fertilizzanti (tra gli altri -z- ammendanti) i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservare o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l’attività biologica, disgiuntamente o separatamente tra loro. Tuttavia è necessario che il prodotto sia riconosciuto come fertilizzante e di fatto rientri a far parte dei prodotti di cui all’allegato 2 del citato Dlgs 75/2010. Siccome il prodotto oggetto dell’interpello non ha ancora avuto il riconoscimento, ma le pratiche sono in corso, l’Agenzia ha negato per il momento l’applicazione della aliquota ridotta del 4%, applicando di conseguenza quella ordinaria del 22 per cento.
Tuttavia la risposta della Agenzia mette un punto fermo sulla circostanza che gli ammendanti sono assimilati ai fertilizzanti e quindi scontano l’Iva con la aliquota ridotta.Si tratta di una pratica che si sta diffondendo nel settore zootecnico che va ascritta alla “economia circolare” che riduce lo spargimento di liquame carico di azoto sui terreni sostituendolo con un prodotto lavorato con una ottima funzione come fertilizzante. Quindi da un prodotto di scarto si ottiene una materia prima. Nell’allegato 2 del Dlgs 75/2010 citato viene classificato come fertilizzante anche il «letame essicato ottenuto dalla essicazione e trasformazione delle deiezioni degli animali».
Quindi dato per certo che l’ammendante classificato fra i fertilizzanti fruisce della aliquota Iva del 4%, esaminiamo questo prodotto ai fini delle imposte dirette.
Qualora l’impresa agricola provveda mediante un impianto di essicazione ad ottenere un ammendante mediante l’essicazione del liquame o letame prodotto dai propri animali, occorre stabilire se si tratta di un prodotto agricolo o meno.
La fattispecie rientra fra le attività connesse aventi per oggetto la trasformazione di prodotti agricoli (liquame, potature degli alberi, eccetera) ottenuti prevalentemente sul fondo. Pertanto sotto il profilo civilistico l’attività ha natura agricola. Invece non può rientrare nel reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Tuir in quanto l’ammenadnate non è compreso (per il momento) nel Dm 13 febbraio 2015. Ne consegue che se tale prodotto viene ceduto a terzi il reddito può essere determinato forfettariamente con la percentuale del 15% ai sensi dell'articolo 56 bis del medesimo Tuir.