L’attuale definizione di residenza fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non fa più riferimento al luogo in cui si trova l’oggetto principale, dovrebbe avere, fra gli altri, l’effetto di limitare il rischio che la residenza fiscale del trust venga fatta coincidere con il luogo in cui si trovano i beni che costituiscono il fondo in trust.

Secondo la prassi precedente alla riforma (circolari 48/E del 2007 e 34/E del 2022), la residenza del trust (assimilati agli enti ...

Riproduzione riservata Ⓒ