Le recenti conclusioni dell’avvocato generale Kokott nelle cause riunite C-379/24 e C-380/24 potrebbero segnare una svolta nell’interpretazione dell’esenzione Iva per le cosiddette «associazioni di ripartizione dei costi», disciplinata dall’articolo 4 del Dpr 633/1972 in recepimento dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f) della direttiva Iva europea.
Il caso spagnolo e la questione dei servizi di pulizia
Le due società ricorrenti - un gruppo di interesse economico nel settore sanitario e una cooperativa nel settore educativo - fornivano servizi di ...


