Controlli e liti

Anche il contribuente in giudizio può usare dichiarazioni di terzi

di Laura Ambrosi

Anche il contribuente, al pari dell’amministrazione, può utilizzare a proprio favore le dichiarazioni di terzi acquisite in atti fuori dal processo: il giudice ha così l’obbligo di valutare tali indizi ai fini della sua decisione. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con la sentenza 24531 depositata ieri.

I fatti

L’agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento a un contribuente contestando la deducibilità di numerose fatture di acquisto perché ritenute relative ad operazioni inesistenti. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario e a prova della veridicità delle operazioni venivano anche prodotti degli atti notori nei quali i terzi coinvolti confermavano i fatti accaduti.

Mentre la Ctp riteneva infondata la contestazione dell’Ufficio, la Commissione tributaria regionale riformava la decisione. In particolare, evidenziava l’inutilizzabilità delle dichiarazioni prodotte dalla difesa atteso il divieto di prova testimoniale nel processo tributario.

Il contribuente ricorreva così per Cassazione lamentando, tra l’altro, che nella specie, non si era in presenza di una prova testimoniale bensì di elementi acquisiti al di fuori del processo liberamente valutabili dal giudice.

La sentenza

La Suprema Corte ha accolto sul punto l’eccezione difensiva. Innanzitutto, i giudici di legittimità hanno ricordato che nel processo tributario il divieto di prova testimoniale posto dall’articolo 7 del Dlgs 546/92, si riferisce alla prova da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento. Tali dichiarazioni, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice (Cassazione 13174/2019).

Le dichiarazioni hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza (di cui all’articolo 2729 del Codice civile) diventano presunzioni. In tale contesto, al fine di evitare che l’ammissibilità di dette dichiarazioni possa pregiudicare la difesa del contribuente ed il principio di uguaglianza delle parti, la Cassazione ha precisato che è necessario riconoscere anche alla parte privata la possibilità di introdurre nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale. Ciò per far valere le proprie ragioni da trattare come indizi da valutare. Solo così infatti è rispettata la parità di armi tra Fisco e contribuente.

Questione di equilibirio

La decisione è importante perché equilibra la posizione della difesa rispetto a quella dell’amministrazione. Spesso gli uffici acquisiscono dichiarazioni di terzi che vengono utilizzate ai fini dell’accertamento. Nel delineato contesto, sembrava singolare che l’amministrazione potesse utilizzare tali dichiarazioni mentre al contribuente fosse inibita la produzione in giudizio di analoghe dichiarazioni con la motivazione che nel processo tributario vige il divieto della prova testimoniale. Alla luce dell’orientamento della Suprema corte ormai consolidato, vi è da sperare che gli uffici non eccepiscano più l’inammissibilità delle citate dichiarazioni e che già in sede di controllo i verificatori acquisiscano direttamente in atti eventuali elementi a favore.

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