Professione

Anche un ente giuridico titolare di farmacia

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di Angelo Busani

La professione del farmacista è senz’altro quella che subisce lo scossone più violento dalla legge sulla concorrenza (legge 124/2017) e dall’introduzione delle società nel mondo delle professioni.

Rispetto alla normativa previgente (secondo la quale la titolarità dell’esercizio della farmacia privata era riservata a persone fisiche, a società di persone e a società cooperative a responsabilità limitata), la nuova normativa sancisce che possono essere titolari di farmacia non solo le persone fisiche e le società cooperative, ma anche qualsiasi altro tipo di società di persone e di società di capitali.

Capitali senza limiti

Non solo: il capitale di queste società potrà essere per intero di titolarità di soggetti non farmacisti e pure non vi sono limiti sulla struttura e sulla composizione dell’organo amministrativo: ad esempio, una Spa esercente l’attività di farmacia può essere amministrata indifferentemente da un amministratore unico o da un Cda (e nell’ambito di quest’ultimo si possono nominare uno o più amministratori delegati), senza che nessuno di costoro sia farmacista.

Resta solo la prescrizione che la direzione della farmacia deve essere affidata a un farmacista, il quale però non deve essere necessariamente né un socio (nel diritto previgente il direttore della farmacia doveva essere necessariamente un socio) né un amministratore della società; si deve probabilmente ritenere che occorra un direttore per ciascuna farmacia.

È pure caduto il divieto secondo il quale una società tra farmacisti non poteva avere la proprietà di più di 4 farmacie, che dovevano essere ubicate nella medesima provincia; ora non vi sono più né il limite numerico né il limite territoriale. E viene invece stabilito che la medesima società non potrà controllare, direttamente o indirettamente, più del 20% delle farmacie di una stessa regione o provincia autonoma.

Differenze con le Stp

Le differenze con le Stp “ordinarie” sono evidenti: la legge 183/2011 prescrive che lo statuto delle Stp deve necessariamente prevedere la presenza di soci professionisti (anche se non necessariamente titolari della maggioranza del capitale sociale) e che la Stp deve essere organizzata in modo che «il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci». Tra l’altro, la legge 183/2011 prevede che il venir meno di questa condizione di preponderanza dei professionisti nelle decisioni sociali costituisce causa di scioglimento della società e che il consiglio dell’Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritta la società deve procede alla cancellazione della società stessa dall’Albo, a meno che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

Insomma, l’unica rilevante attinenza tra Stp e società esercenti la farmacia è rimasta quella che, in entrambi i casi, esse devono avere per oggetto esclusivo l’esercizio della professione.

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