Professione

Antiriciclaggio, apertura al «favor rei»

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di Valerio Vallefuoco

Il decreto sull’antiriciclaggio appena approvato dal Consiglio dei ministri contiene un’importante novità in tema di sanzioni amministrative che modifica radicalmente la disciplina previgente. Per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo è infatti prevista l’applicazione della legge vigente all’epoca della commessa violazione se più favorevole.

La formulazione non è delle più felici. Anche le competenti Commissioni parlamentari avevano auspicato una migliore formulazione della norma dello schema di decreto legislativo antiriciclaggio destinata a disciplinare il regime intertemporale, «al fine di evitare incertezze applicative». Ci si aspettava un ulteriore sforzo dell’esecutivo diretto a garantire una più compiuta applicazione del principio del favor rei anche nella materia amministrativa. Il favor rei permette, in deroga espressa al principio dell’irretroattività della legge penale, l’applicazione retroattiva di una norma penale modificata parzialmente da una successiva norma di legge, quando questa preveda una disciplina più favorevole al reo.

Oggi, per la successione di leggi nel tempo in materia di antiriciclaggio si profila l’applicazione dei seguenti principi: nessuno potrà essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore della riforma non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo, sanzionate in via amministrativa, si dovrà applicare la legge vigente all’epoca della commessa violazione, ma solo se più favorevole. Da una interpretazione a contrario della disposizione si deduce che se l’illecito amministrativo è stato commesso ante riforma e la legge posteriore è più favorevole rispetto a quella vigente al momento in cui la violazione è stata commessa allora si dovrebbe applicare quest’ultima. Ma tale interpretazione pone una delicata questione di ordine sistematico in quanto nel nostro ordinamento le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano solo nei casi e per i tempi in esse considerati. Ciò però non toglie, almeno secondo la recente giurisprudenza (anche costituzionale), che il principio della irretroattività della disciplina più favorevole in materia amministrativa possa essere contraddetto da una norma transitoria recante un’espressa disposizione derogatoria. È quanto avvenuto, ad esempio, per le sanzioni amministrative tributarie e da monitoraggio fiscale.

A ciò si aggiunga che quello dell’applicazione retroattiva della lex mitior anche con riferimento alle sanzioni amministrative costituisce principio generale del diritto europeo. Pertanto, anche in virtù del fatto che le sanzioni amministrative antiriciclaggio sono di derivazione europea sarebbe stato opportuno evitare di ingenerare dubbi e prevedere espressamente, come suggerito dagli esperti, che se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si sarebbe dovuto applicare la legge più favorevole.

L’individuazione della legge vigente all’epoca della commessa violazione, dovrà poi tenere conto delle modifiche state apportate al testo originario del Dlgs 231/2007 dal Dlgs 8/2016 recante disposizioni in materia di depenalizzazione che ha trasformato in illeciti amministrativi le violazioni dell’obbligo di identificazione della clientela e degli obblighi di registrazione. Il che potrebbe ulteriormente complicare la corretta applicazione del regime transitorio.

A contribuire però alla corretta interpretazione della norma viene in soccorso – come ormai da tempo anche per altri provvedimenti il cui articolato normativo richiede chiarimenti ovvero interpretazioni autentiche – la relazione illustrativa del governo che sulla norma specifica della successione delle leggi nel tempo richiama espressamente il principio del favor rei.

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