Assegnazione dei beni anche se la società è in contabilità semplificata
Entro il 30 settembre è possibile ancora porre in essere l’assegnazione, o la cessione, agevolata dei beni ai soci, norma riproposta dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, commi 565 e 566 della legge 232/2016).
Di recente l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 100/E del 27 luglio 2017, rispondendo a un interpello, ha confermato che in caso di società in contabilità semplificata, l’assegnazione è sempre possibile anche se manca uno stato patrimoniale e, quindi, l’individuazione delle riserve.
Più precisamente l’Amministrazione finanziaria ha affermato che «in definitiva - fermo restando il corretto comportamento contabile adottato dall’istante per l’assegnazione dell’immobile ai soci, non sindacabile in sede di risposta al presente interpello - la Società potrà beneficiare dell’assegnazione agevolata dell’immobile ai soci, pur essendo in contabilità semplificata».
Il dubbio nasce dal fatto che l’assegnazione dei beni ai soci prevede, sul fronte civilistico, che vengano ridotte riserve per un corrispondente valore pari a quello del bene o dei beni assegnati. Naturalmente il valore del singolo bene da prendere in considerazione è quello attribuito civilisticamente allo stesso in fase di assegnazione.
Nel momento in cui, infatti, un bene viene assegnato a un socio è evidente come quest’ultimo tragga un beneficio pari al valore di mercato del bene stesso e non, invece, al valore fiscale a esso attribuito che potrebbe essere diverso.
In capo al socio assegnatario si deve provvedere, quindi, alla tassazione dell’eventuale riserva di utili distribuita proprio per effetto dell’assegnazione stessa. Mentre, infatti, il valore normale del bene riduce l’ammontare delle riserve di capitali senza provocare, di norma, una corrispondente tassazione diretta in capo al socio che, però, deve diminuire il valore fiscale della partecipazione e, quindi, in caso di diminuzione sottozero può subire, comunque, una tassazione, in caso di distribuzione di riserve di utili la tassazione in capo al socio vi è sempre.
Nel caso dell’agevolazione in commento, che riguarda l’assegnazione ai soci di determinati beni immobili e mobili registrati, la tassazione dell’eventuale plusvalenza avviene attraverso un’imposta sostitutiva e viene trasferita al socio un’agevolazione riferita solo alla parte di valore che è stato assoggetto, appunto, a tassazione in capo alla società.
Così, per esempio, in caso di distribuzione di sole riserve di utili, esse saranno tassate in capo al socio, con le «normali» regole, al netto del valore che ha già subito la tassazione in capo alla società al momento dell’assegnazione. Afferma, infatti, la circolare n. 26/E/2016, emanata dall’agenzia delle Entrate, che «il pagamento dell’imposta sostitutiva operato dalla società risulta definitivo e liberatorio per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione», sia, quindi, in capo alla società che in capo al socio, fino a concorrenza dell’ammontare tassato.
È bene ricordare, infine, che per quanto riguarda la «scelta» della tipologia di riserve da «ridurre» per prime, la presunzione di cui all’articolo 47 del Tuir, che prevede che fiscalmente siano comunque le riserve di utili a dover essere primariamente intaccate, non scatta, ma solo con riferimento all’importo assoggettato a imposta sostitutiva.
Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco