In occasione del conferimento di beni in natura e di crediti, la normativa civilistica impone per la Srl di predisporre una relazione giurata di stima a tutela dell’integrità del capitale sociale, a difesa dei terzi e dei soci. Tuttavia, argomentando sulla base della disciplina del passaggio di riserve a capitale, del cosiddetto aumento di capitale a pagamento “in compensazione”, degli acquisti “pericolosi”, delle fusioni e delle scissioni e della rivalutazione dei beni d’impresa, parrebbe possibile evitare detta perizia. L’ordinamento sembra riconoscere fiducia alle scelte operate a tale riguardo dagli amministratori, che peraltro sono gravati da responsabilità civili e penali.
La relazione giurata di stima
Ai sensi dell’articolo 2343 del Codice civile, dettato per la Spa, chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti; la relazione deve essere allegata...