Professione

Assegni non trasferibili in cerca della sanzione ridotta

di Antonio Zappi

Per le violazioni di minore gravità relative all’emissione di assegni senza clausola di non trasferibilità di importo superiore a 999,99 euro e inferiori a 30.000 euro, la sanzione minima è ora pari al 10% dell’importo trasferito in violazione di legge e, quindi, non vi è dubbio che dopo il Dl 119/2018 le penalità prevedano maggiore proporzionalità e ragionevolezza: tuttavia, il problema non è risolto per tutti. Infatti, sanzioni ancora pesanti, pari ad un importo pari al doppio del minimo edittale, permangono per chi ha emesso assegni senza clausola per importi superiori a 30.000 euro, circostanza che in più casi è accaduta nell’ambito di compravendite immobiliari, ove gli estremi degli assegni sanzionati sono stati addirittura trascritti anche in atti da sottoporre a registrazione e senza che nessuno si sia accorto della svista per consigliare l’integrazione della clausola ed evitare così le penalità dell’antiriciclaggio.

Una soluzione bonaria del problema che eviti la strada del (difficile) ricorso non potrà che arrivare dalle decisioni amministrative del Mef. In presenza, infatti, di assegni direttamente portati all’incasso dal beneficiario originario e in assenza di ogni ipotesi di riciclaggio rinvenibile nella vicenda sanzionata, gli uffici potrebbero comunque applicare quanto peraltro già riportato anche nello stesso vademecum ministeriale diramato lo scorso 12 marzo, ove veniva ricordato che, ricevuta la contestazione, se il soggetto incolpato avesse deciso di non pagare l’oblazione, decidendo di attendere la conclusione del procedimento sanzionatorio e fornendo le proprie osservazioni difensive, avrebbe potuto ottenere non solo l’irrogazione di una sanzione più bassa dell’oblazione, ma anche un provvedimento di proscioglimento totale che in presenza di memorie convincenti potrà essere accordato anche nei casi in cui è ora irrogabile la nuova mini-sanzione, vale a dire per assegni fino a 30.000 euro.

In conclusione, per le violazioni in alcun modo riconducibili ad ipotesi di criminalità finanziaria, poste in essere da soggetti non recidivi e con un profilo di non pericolosità valutato attraverso la disciplina dei criteri di qualificazione delle sanzioni (articolo 67 del Dlgs 231/2007), la norma consente di disporre anche provvedimenti di proscioglimento ed archiviazione delle contestazioni in corso al 24 ottobre 2018, in forza dell’esplicita previsione legislativa del favor rei per i procedimenti amministrativi pendenti. Ove, quindi, l’unica colpa del trasgressore fosse stata solo la disattenzione nell’aver trasferito denaro con un assegno privo della stampigliatura della clausola, se per quelli di minore importo è prevista una mini-sanzione, per tutti i casi di errore in buona fede la legge continua ad accordare alla Ragioneria territoriale dello Stato anche una discrezionale possibilità di non irrogare alcuna sanzione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©