Assist alla difesa dalle regole Ue
Un altro tema che deve essere valutato è la diversità della cessione di una società che contiene l’azienda dopo, rispettivamente, un conferimento oppure una scissione. Nel primo caso la società conferente si trova nei fatti a monetizzare un corrispettivo, incassato per la vendita delle quote anziché dell’azienda; nel caso della scissione, invece, sono i soci e monetizzare il corrispettivo che deriva dalla cessione delle quote.
Il regime del registro applicabile in questa seconda ipotesi dovrebbe essere sempre quello di tassa fissa, esattamente come se i soci avessero venduto la partecipazione originaria senza procedere alla scissione.
È comunque evidente che non siamo in presenza di conclusioni condivise da applicare ad operazioni di questo tipo; la stessa giurisprudenza che si è formata nel tempo tende ad avallare le richieste dell’amministrazione finanziaria.
Per quanto riguarda la possibile difesa, oltre alle argomentazioni indicate anche nell’articolo in alto, va infine ricordato che, come suggerito dalla circolare Assonime, può essere invocata l’incompatibilità delle interpretazioni sopra richiamate con la direttiva comunitaria 7/2008, il cui articolo 5 comma 2 dispone che «gli Stati membri non assoggettano ad alcuna imposizione indiretta (...) la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura».