Imposte

Beni utilizzati per manutenere beni significativi a Iva ridotta

di Michele Brusaterra


Il valore dei beni staccati, utilizzati per la riparazione di un bene significativo nell'ambito di una manutenzione ordinaria o straordinaria, è assoggettato interamente ad aliquota Iva agevolata del 10 per cento.

Questo uno dei chiarimenti forniti dalla circolare dell'agenzia delle Entrate n. 14/E del 6 luglio scorso, con riferimento alla norma di interpretazione autentica fornita dalla legge di Bilancio 2018, (articolo 1, comma 931 della legge 205/2017), in merito alla disposizione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b della legge 488/1999.

In base a quanto stabilito da tale norma, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, possono scontare l'Iva del 10 per cento. Tale aliquota è applicabile sull'intera prestazione di manodopera nonché sui beni utilizzati, purché gli stessi beni non rientrino tra quelli definiti «significativi», e indicati tassativamente all'interno del Dm 29 dicembre 1999.

In presenza, infatti, di tali ultimi beni, o beni assimilati, che devono essere evidenziati in fattura separatamente dalla manodopera e da eventuali altri beni non significativi, questi potranno scontare l'aliquota Iva del 10 per cento, ma solo fino a concorrenza del valore della manodopera addebitata in fattura. L'eventuale eccedenza di valore data dalla differenza tra il corrispettivo addebitato per il bene significativo e quello addebitato per la manodopera, sconta l'Iva con l'aliquota ordinaria

La già richiamata legge di Bilancio 2018, al fine di dirimere i dubbi sorti in merito all'applicazione della norma in commento e di porre fine al contenzioso, ha fornito un'interpretazione autentica stabilendo che l'individuazione dei beni che costituiscono «beni significativi» e delle parti staccate «si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale».

In merito al valore dei predetti beni, viene stabilito che deve essere assunto quello risultante «dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti» che, però, deve tenere conto «solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi» e, quindi, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la loro produzione. Tale valore non può, comunque, essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

Tornando alle parti staccate dei beni significativi, la circolare 14/E/2018 ribadisce quanto afferma la norma di interpretazione autentica, e cioè che se tali parti staccate risultano avere una loro autonomia funzionale, allora queste non seguono il destino Iva del bene significativo mentre, al contrario, ove tale autonomia non sia esistente, allora le parti staccate concorreranno a formare il valore complessivo del bene significativo, che potrà essere assoggettato ad aliquota Iva del 10 per cento solo fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione di servizi e di tutti i beni necessari per l'intervento, compresi quelli con autonomia funzionale.

Se il bene staccato, però, dovesse essere utilizzato per effettuare una sostituzione o riparazione di un bene significativo, già a suo tempo fornito e installato, allora, chiarisce sempre l'amministrazione finanziaria, non deve essere posto il problema del bene significativo in quanto esso non entrerà nemmeno in campo nella determinazione dell'aliquota Iva, che sarà tutta al 10 per cento.

La circolare 14/E/2018 chiarisce, poi, che, in linea generale, tapparelle, scuri e veneziane nonché zanzariere e inferriate o grate di sicurezza risultano avere autonomia funzionale rispetto agli infissi e, quindi, non seguono le sorti del bene significativo, a meno che non siano strutturalmente integrati agli infissi stessi.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©