Contabilità

Bilancio successivo a quello nullo, tribunali discordi sui diritti del socio

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di Daniele Stanzione

Sussiste la legittimazione del socio ad impugnare il bilancio successivo a quello dichiarato invalido? Il dubbio sorge a seguito del contrasto di opinioni sviluppatosi nella giurisprudenza di merito e recentemente ravvivato da due interessanti pronunce.

Da una parte il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22843 del 6 dicembre 2017 – confermando il precedente orientamento già espresso con la nota pronuncia del 29 luglio 2013, n. 16678 - ha escluso la legittimazione del socio, per carenza di interesse ad agire, rispetto all’impugnazione, fondata sui medesimi vizi, dei bilanci successivi a quello dichiarato invalido. Dall’altra parte il Tribunale di Torino, con sentenza 205 del 19 gennaio 2018, ha ammesso tale facoltà. Più precisamente, secondo il ragionamento seguito dal Tribunale di Roma, la verifica circa la sussistenza dell’interesse ad agire – come insegna la giurisprudenza di legittimità (si veda, inter alia, Cassazione 2721/2002) – postula l’accertamento positivo in ordine alla possibilità di ottenere, attraverso l’iniziativa giudiziaria, un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non altrimenti conseguibile: ebbene, premesso che ai sensi dell’articolo 2377, comma 7, del Codice civile, una volta dichiarata l’invalidità di una (qualsivoglia) delibera assembleare gli amministratori sono tenuti «a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità», soltanto una volta dichiarata l’invalidità di una delibera di approvazione di bilancio sorge l’obbligo per gli amministratori di adottare i «conseguenti provvedimenti», tra cui rientra senza ombra di dubbio anche quello di apportare ai bilanci successivi tutte le correzioni che si rivelino eventualmente necessarie in quanto conseguenza riflessa dei profili di invalidità accertati in relazione al bilancio precedente. Pertanto tale adempimento «potrà essere richiesto agli amministratori e che, dunque, il socio non ha alcun interesse, giuridicamente rilevante, a promuovere un apposito giudizio per fare valere, con riferimento ad un bilancio successivo, gli stessi vizi già posti a fondamento della impugnazione relativa all’esercizio precedente» (così il Tribunale di Roma).
Di segno opposto, invece, la pronuncia del Tribunale di Torino, il quale ritiene per converso che la circostanza per cui gli amministratori siano tenuti a redigere nuovamente il bilancio dichiarato nullo, così come quelli seguenti che da esso dipendano, non importa automaticamente la carenza di interesse ad agire del socio che intenda impugnare il bilancio successivo, e ciò pure laddove le censure ipotizzate riguardino i medesimi criteri di valutazione.
Invero, rileva il Tribunale torinese, «non è possibile dedurre meccanicamente dall’identità del criterio applicato l’obbligo di correggere il bilancio successivo a quello impugnato, poiché l’applicazione del criterio, di esercizio in esercizio, può essere legittimamente differente in ragione del mutamento delle circostanze», la cui valutazione, al momento della redazione del bilancio, è rimessa all’ordinaria diligenza degli amministratori e ben può essere influenzata dal cambiamento delle condizioni materiali (si pensi all’ipotesi di un credito dapprima valutato come di dubbia sussistenza e dunque di improbabile realizzo, che venga invece successivamente ritenuto esistente con pronuncia giudiziale esecutiva).
Quindi, secondo il Tribunale di Torino, la possibile incertezza in ordine alla sussistenza o meno della necessità di procedere alla rettifica del bilancio successivo a quello dichiarato nullo (e quindi la presenza di un margine di discrezionalità in capo agli amministratori) «appare motivo sufficiente per affermare l’esistenza in generale dell’interesse del socio a impugnare anche il bilancio successivo, dove il risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento del giudice, consiste nell’accertamento con autorità di giudicato che il bilancio successivo è pure esso affetto da nullità, per aver fatto applicazione dei medesimi criteri in circostanze di fatto e di diritto invariate rispetto al bilancio anteriore già impugnato».

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