Bollo ordinario sull’istanza di modifica del nome presentata agli uffici consolari
Le risposte a interpello 267, 268 e 269 chiariscono alcune fattispecie interessate dalle novità introdotte con il Dlgs 139/2024 a decorrere dal 2025
L’istanza di modifica del nome o del cognome, rivolte alla Prefettura, è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, fin dall’origine anche se presentata tramite gli uffici diplomatici e consolari dall’interessato residente all’estero. Invece l’esenzione da bollo (e da registro), nonché l’esonero dalla registrazione e dalla repertoriazione, è applicabile ai contratti di arruolamento per il personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima e la pesca professionale in base all’articolo...
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