Contabilità

Bonus investimenti: conta il valore fatturato (non quello contabile)

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di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

Il costo ammortizzato e il superammortamento viaggiano su due strade separate; è questa la conclusione delle Entrate nella circolare 4/E/2017. La maggiorazione del 40% (come l’iperammortamento) andrà calcolata sull’importo fatturato dal fornitore, anziché sul valore contabilizzato, il quale, a seguito dell’applicazione del costo ammortizzato, potrebbe discostarsene. Si configura quindi un disallineamento tra l’ammortamento deducibile ordinariamente e quello per la fruizione del beneficio.

Il problema è determinato dalle modifiche ai criteri di valutazione (Dlgs 139/2015) e dall’aggiornamento dei principi contabili. L’Oic 16, nel paragrafo 33 sulle immobilizzazioni materiali, sancisce che se il pagamento dell’acquisto di un bene viene differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o equiparabili, il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato in base all’Oic 19 «Debiti». Pertanto, se il debito supera i 12 mesi, dovrà essere rilevato, salvo eccezioni, al costo ammortizzato e, quindi, il bene sarà iscritto al netto dei costi di transazione.

Prima degli ultimi chiarimenti dell’Agenzia si riteneva che l’ammortamento ordinario e il superammortamento andassero calcolati sul valore contabilizzato. Ad esempio, supponendo che un bene acquistato per 50, con pagamento differito, sia iscritto in contabilità per effetto dell’attualizzazione, per un importo pari a 40, gli ammortamenti fiscali e la maggiorazione del 40% dovevano essere calcolati sul valore contabilizzato. È chiaro però che quest’impostazione riduce il beneficio per il contribuente. Con la circolare 4/E/2017, l’Agenzia giunge invece a una diversa conclusione condivisa anche da Assonime nella circolare 12/2017, ossia: «Ai soli effetti della quantificazione del beneficio fruibile, si ritiene inoltre che per la determinazione del costo agevolabile non rilevino i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti (…) per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del Codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile». Ne consegue che la maggiorazione del 40% non dipende dal metodo di contabilizzazione.

Nel calcolo delle imposte, le imprese dovranno, quindi, scindere:

la quota di ammortamento ordinariamente deducibile (che prescinde dalla fruizione dell’agevolazione) e che per il principio di derivazione rafforzata andrà calcolata in base al valore contabile del cespite;

la quota del superammortamento, che dovrà essere calcolata sul valore fatturato.

Perciò, riprendendo il precedente esempio, gli ammortamenti ordinari dovranno essere calcolati sull’importo di 40, mentre il superammortamento su 50.

Il chiarimento dell’Agenzia va accolto con favore, in quanto cerca di conservare il beneficio connesso all’agevolazione. Per i fruitori del superammortamento si configura però quasi come un nuovo adempimento, in quanto dovranno ricordarsi di effettuare la distinzione, utilizzando magari un prospetto extracontabile, per tener traccia del calcolo dell’agevolazione.

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