Imposte

Bonus R&S in dichiarazione solo per informazione

di Giorgio Gavelli

Niente conseguenze, quindi, sulla legittima fruizione del credito in caso di errori di compilazione del nuovo rigo RU100 e di “squadratura” tra i dati inseriti in questo rigo e gli importi riportati nella Sezione I del quadro RU. Non dovrebbero, infatti, esserci conseguenze negative per le imprese che hanno sostenuto investimenti in attività di ricerca e sviluppo ed entro la giornata di ieri hanno provveduto a trasmettere il modello Redditi comprensivo del quadro RU, così come riportato su «Il Sole 24 Ore» del 27 ottobre. Infatti, è logico concludere che la compilazione del rigo RU100 non ha (e non potrebbe avere) natura costitutiva del credito d'imposta, ma solo ricognitiva e informativa.

Del resto, la stessa circolare 13/E/2017 aveva affermato a chiare lettere che addirittura l'omessa indicazione del credito d'imposta nel quadro RU dei modelli dichiarativi costituisce una violazione di natura meramente formale, alla quale si rende applicabile la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1 del Dlgs 471/97 (da 250 a 2mila euro), con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

Tanto premesso, i comportamenti suggeriti su il «Sole» di sabato scorso dovrebbero trovare ufficiosa conferma, anche per quanto riguarda le spese infragruppo (che hanno natura essenzialmente “intra-muros”, ma che in base ai modelli sono da annoverare tra i costi “extramuros”).

Da notare che la ricerca infragruppo non è stata interessata dall'articolo 8 del Dl 87/2018, che, invece, ha riguardato i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali di cui all'articolo 3, comma 6, lettera d) del Dl 145/2013, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Non dovrebbe costituire un problema neppure l'indicazione dei costi sostenuti – entro il limite di 5mila euro - per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 dell'articolo 3 del Dl 145/2013 (imprese non soggette a revisione legale dei conti e società prive di un collegio sindacale).

Tali costi sono inclusi nel rigo RU5 e le istruzioni ai modelli non forniscono indicazioni che vadano ugualmente inseriti anche nel rigo RU100; laddove inseriti anche in quest'ultimo, potrebbero essere allocati alla colonna 2 senza comparire nel successivo “di cui” riferito ai costi del personale.

Appare importante ricordare che, in alcuni casi, diverse imprese si sono trovate a ricalcolare la media storica, da indicare a colonna 1 del rigo RU100.

Ciò in virtù dei chiarimenti specifici sulle operazioni straordinarie diffusi dall'agenzia delle Entrate con la circolare numero 10/2018.

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