Imposte

Bonus verdi, opzione entro il 31 marzo

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di Heinz Peter Hager e Matteo Ragagni

La legge di Stabilità 2014 ha messo nuovamente mano al sistema degli incentivi - certificati verdi e tariffa omnicomprensiva - sulla produzione di energia elettrica da bioliquidi sostenibili.
Il decreto Fare (Dl 69/2013) con l'articolo 5, comma 7-bis ha introdotto un meccanismo di incentivi alternativo a quello già riconosciuto alla data di entrata in esercizio dell'impianto. Il meccanismo consentiva agli operatori di optare per incremento temporaneo per due anni dell'incentivo spettante (del 20% il primo anno e del 10% il secondo) dal 1° settembre 2013, e una corrispondente riduzione dello stesso (del 15%, su una produzione di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento) nell'arco dei tre anni successivi di produzione incentivata «o, comunque, entro la fine del periodo di incentivazione». Con la legge di Stabilità 2014 si consente agli operatori di scegliere il momento di decorrenza dell'opzione in un arco temporale compreso tra il 1° settembre 2013 e il 31 dicembre 2013; l'opzione potrà essere comunicata entro il 31 marzo 2014. Ulteriore novità introdotta dalla legge di Stabilità riguarda le modalità di recupero dei maggiori incentivi, previsto solo «qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento». In tal caso, il recupero viene effettuato, analogamente a quanto aveva già stabilito il decreto Fare, attraverso una riduzione degli incentivi nelle misura del 15% fino a concorrenza dell'energia sulla quale è stato precedentemente riconosciuto l'incremento. In seguito alle modifiche normative, il Gse ha aggiornato le "Istruzioni operative" chiarendo che l'opzione dovrà essere comunicata anche da parte dei produttori che avevano già indicato la scelta in vigenza delle precedenti disposizioni. Sotto il profilo contabile e fiscale, si ritiene che l'opzione per l'incremento degli incentivi non si traduca in una mera anticipazione finanziaria, ma comporti invece la necessità di rilevare maggiori ricavi d'esercizio a conto economico. Si consideri, ad esempio, il titolare di un impianto di produzione di energia elettrica da bioliquidi sostenibili, incentivato tramite certificati verdi; attraverso l'opzione il produttore si vede assegnato per l'energia prodotta, a partire dalla data prescelta per la decorrenza del regime opzionale, un numero di certificati verdi superiore rispetto a quanto gli spetterebbe in assenza di tale scelta. Atteso che tutti i certificati verdi di cui l'operatore risulta assegnatario dovranno essere iscritti per competenza sulla base dell'energia elettrica prodotta nell'esercizio e in base al valore riconosciuto dal Gse in caso di ritiro garantito (secondo quanto previsto dal principio contabile Oic 7), gli stessi concorreranno alla determinazione dei ricavi d'esercizio complessivi del produttore, e rileveranno anche ai fini delle imposte dirette.

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