Adempimenti

Branch exemption, indicazione «vincolata» nel modello Irap

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di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi


Nella compilazione del modello Irap 2018 i contribuenti che hanno optato per la branch exemption devono barrare la casella «casi particolari» del rigo IC65 «quota del valore della produzione realizzata all’estero». Non deve essere, invece, compilata la sezione II del quadro IS ordinariamente utilizzata da chi ha stabili organizzazioni all’estero per ripartire territorialmente il valore della produzione separando quello prodotto in Italia, imponibile, da quello riferibile all’estero.

L’interpretazione di Assonime
L’indicazione contenuta nelle istruzioni al modello è stata illustrata nella circolare 15/2018 di Assonime nella quale viene chiarito che le società in regime di branch exemption devono applicare un criterio di localizzazione del valore della produzione analitico per tutte le strutture estere, incluse quelle localizzate in paesi a fiscalità privilegiata per le quali - ove non ricorrano le specifiche esimenti - non opera il regime. A parere di Assonime, se il criterio di localizzazione non fosse lo stesso per tutte le strutture che hanno concorso alla formazione del valore della produzione, dall’applicazione congiunta del metodo analitico e di quello forfettario si genererebbe un risultato incoerente. Il criterio analitico assume come riferimento, infatti, un apposito rendiconto economico e finanziario idoneo a individuare con precisione gli utili e le perdite riferibili alla stabile organizzazione. Il criterio forfettario, applicabile a tutti i contribuenti che non hanno optato per la branch exemption, fa invece riferimento alle retribuzioni spettanti al personale utilizzato con carattere di continuità all’estero.

La deduzione del Tfr per gli Ias adopter
Un altro tema che rileva nella compilazione del modello Irap 2018 dei soggetti Ias adopter è quello della deducibilità dei costi per il personale dipendente relativi al trattamento di fine rapporto. Per tali soggetti, infatti, alcune componenti del Tfr non transitano a conto economico ma vengono rilevate direttamente nello stato patrimoniale con imputazione nel prospetto Oci (Other comprehensive income). A differenza di quanto accade per i soggetti Oic, che imputano a conto economico il costo del Tfr determinato ai sensi dell’articolo 2120, i soggetti Ias adopter rilevano a conto economico il service cost rappresentativo dei costi riferibili alle prestazioni di lavoro correnti e l’interest cost derivante dagli interessi maturati nell’anno sul Tfr, mentre imputano direttamente nel patrimonio netto gli utili o le perdite attuariali derivanti dalle differenze fra precedenti stime e quanto successivamente verificato.

Sulla rilevanza Irap di questa rilevazione contabile, quando riferita a dipendenti con contratto a tempo indeterminato, Assonime registra l’esistenza di ben quattro differenti soluzioni prospettate in dottrina.

■Alcuni ritengono che operando la derivazione diretta dal bilancio possa essere dedotto ai fini Irap sia la quota imputata a conto economico sia quella imputata ad Oci.

■Altri, invece, sostenendo che la derivazione operi ma nei limiti dell’importo maturato ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile aprono alla deducibilità di quanto risultante in bilancio ma nei limiti dell’importo maturato. La deduzione della quota eccedente sarebbe pertanto rinviata agli esercizi successivi.

■La terza soluzione, basata sulla considerazione che la deduzione del costo dei dipendenti a tempo indeterminato si qualifica come deduzione “extracontabile” ex articolo 11 del decreto Irap, apre alla deducibilità dell’importo maturato ex articolo 2120 a prescindere dall’importo rilevato in bilancio.

■La quarta e ultima soluzione è quella di dedurre, in parziale derivazione dal bilancio, solo gli importi addebitati a conto economico senza dare alcuna rilevanza fiscale agli utili e alle perdite attuariali. È atteso sul tema un chiarimento dell’Amministrazione finanziaria o una soluzione normativa che, in ogni caso, facciano salvi comportamenti tenuti fin ad oggi dai contribuenti.

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