Adempimenti

Branch exemption per tutte le stabili organizzazioni

di Michele Brusaterra


Per le stabili organizzazioni all'estero già esistenti alla data del 7 ottobre 2015 o costituite fino al 31 dicembre 2016, vi è tempo ancora nella dichiarazione dei redditi relativa al 2017 per optare per la branch exemption.

In tema di stabili organizzazioni all'estero, ossia di filiali o succursali, cosiddette branch, il Dlgs 147/2015, cosiddetto Decreto internazionalizzazione, ha introdotto un particolare istituto attraverso l'articolo 168-ter Tuir, rubricato «Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti».

Con tale disposizione viene sostanzialmente previsto che un'impresa nazionale che possiede stabili organizzazioni all'estero può optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alla stessa impresa dalle proprie branch, in ossequio alla regola per cui il risultato economico dell'esercizio di filiali o succursali va direttamente dichiarato dalla casa madre unitamente al proprio risultato di esercizio.

L'opzione in commento risulta essere, però, «perentoria», nel senso che segue regole rigide e immodificabili. Il secondo comma dell'articolo 168-ter stabilisce, infatti, che l'opzione è irrevocabile e deve essere esercitata dal momento di costituzione della stabile organizzazione e vale, successivamente, per tutte le altre, ovvero, per le stabili organizzazioni che già risultano esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, l'opzione può essere esercitata «entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore» delle nuove disposizioni, con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello in cui tale opzione viene esercitata.

Premettendo che il provvedimento attuativo delle disposizioni è stato emanato in data 28 agosto 2017, sia per le branch esistenti prima del 7 ottobre 2015, sia per quelle costituite nel 2016, l'opzione può essere esercitata anche nella dichiarazione Redditi 2018, relativa al 2017.

Tale opzione, quindi, determina l'entrata nel regime di esenzione di tutte le branch secondo il principio «all in, all out», e nel caso di suo esercizio tutte le eventuali branch che dovessero essere costituite nei successivi esercizi dovranno rientrare nel regime in commento.

Specificando che l'esercizio dell'opzione non determina alcun realizzo di plusvalenze e di minusvalenze, il comma 7 dell'articolo 168-ter introduce un'eccezione alla regola dell'esenzione, stabilendo che, con riferimento alla singola stabile organizzazione, se negli ultimi cinque periodi d'imposta antecedenti quello da cui ha inizio l'opzione, essa risulta avere realizzato una perdita, sommando algebricamente i risultati dei cinque esercizi, effettivamente utilizzata per l'abbattimento dei redditi della casa madre, gli utili realizzati dal momento dell'opzione in poi risultano essere comunque imponibili in capo alla stessa casa madre fino a concorrenza della perdita stessa (c.d. meccanismo di «recapture»), fermo restando l'utilizzo del credito d'imposta estero.

È necessario tenere altresì conto che in presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, indipendentemente dalla qualificazione degli stessi che dovesse essere stata operata nel Paese di localizzazione, per il calcolo del «recapture» delle perdite si deve assumere l'esistenza di una sola stabile organizzazione per ciascuno Stato estero.

Per tale motivo, all'interno del modello dichiarativo devono essere riportati, per ogni stabile organizzazione, i risultati degli ultimi cinque periodi d'imposta. Con riferimento al modello Redditi SC 2018, tali risultati vanno riportati all'interno del quadro RF, e più precisamente al rigo RF130.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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