Cambia l’«allerta»: la parola agli esperti nominati alla Camera di commercio
Molte le novità apportate alle procedure di allerta, una delle principali novità del disegno di legge delega per le riforme della
Il testo riformulato dell’articolo 4 - dopo aver precisato che sfuggono ai meccanismi di allerta le
Il collegio deve essere composto almeno da tre esperti, indicati uno dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente, uno dalla Camera di commercio stessa, e uno dalle associazioni di categoria.
Solo l’operatività potrà costituire valido banco di prova di questa impostazione, che appare molto più articolata di quanto il testo precedente prevedesse, e probabilmente meno idonea a tutelare il carattere di confidenzialità della procedura che l’articolo 4, comma 1, continua a prevedere. Rimane immodificata anche la convinzione che, da qualunque albo o sezione specializzata si peschi, sia fondamentale porre grande attenzione ai requisiti di chi vi accede, che non possono essere unicamente contabili e legali, ma anche e forse preliminarmente strategici ed economico-aziendali.
Per molti aspetti nuovo, nel testo licenziato dalla Camera, anche il meccanismo di innesco della procedura. Rimangono tre i soggetti titolati, debitore, organo di controllo e creditori qualificati, ma diversi sono i meccanismi e le circostanze. L’organo di controllo rimane destinatario dell’obbligo di informare gli amministratori - e in caso di loro inerzia il nuovo organismo - dell’appalesarsi dei sintomi di difficoltà, che nel nuovo testo, in sintonia con i criteri di ammissione alle misure premiali (lettera h), vengono individuati nel rapporto tra mezzi propri e di terzi (cosiddetto di indebitamento), nell’indice di rotazione dei crediti e del magazzino, e nell’indice di liquidità.
A prescindere dal fatto che qualsiasi indicatore non può avere medesima efficacia segnaletica in settori diversi, momenti storici diversi, dimensioni d’impresa diverse, e che è pressochè impossibile individuarne di universalmente efficaci, ci si chiede se non fosse più opportuno lasciare che su questi aspetti fossero i principi tecnici ad orientare l’operato di sindaci e revisori, che per la valutazione di continuità già devono affidarsi all’Isa Italia 570 (punto 16 e appendice 2, capoversi da I a III).
Novità anche per i creditori qualificati, che il nuovo testo qualifica come pubblici, tra cui agenzia delle Entrate, agenti della riscossione ed enti previdenziali, e che conservano l’obbligo di segnalazione, divenuto però più articolato. Il rilievo di un perdurante inadempimento, che possa qualificarsi rilevante in rapporto alla dimensione del contribuente, obbliga il creditore qualificato a segnalare la circostanza dapprima al debitore stesso, e solo successivamente, se egli non avesse nei tre mesi successivi sanato o concordato il rientro del proprio debito, attivato la procedura di allerta o infine richiesto l’ammissione ad una procedura concorsuale, agli organi di controllo ed al nuovo organismo.
Nuova anche la fase conclusiva della procedura. Nel precedente testo era prevista, in caso di insuccesso del gestore, la nomina ulteriore di professionista indipendente, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d) della Legge fallimentare, per l’accertamento dello stato di crisi. La soluzione non era apparsa felice, e anzi inutilmente onerosa. Il nuovo testo impone al collegio, all’esito del suo infruttuoso intervento, di attestare l’eventuale stato di insolvenza, e di darne comunicazione al pubblico ministero.
Come cambiano le procedure di allerta