Canone-Dta al saldo delle imposte
Pubblicata ieri in Gazzetta la legge di conversione (legge 17 febbraio 2017 n. 15) del decreto Salva risparmio (Dl 237/2016). Tra le novità meritano evidenza le modifiche al Dl 59/2016 (norme in materia di procedure concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione), nella parte relativa al canone annuo dovuto per la trasformazione in crediti delle differite attive (Dta), e al Dl 83/2015 (norme in materia fallimentare, civile e processuale), in relazione ai criteri di deducibilità fiscale di svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari.
Le «differite attive»
Come riportato nella circolare delle Entrate 32/E del 2016 l’articolo 11 del Dl 59/2016 ha introdotto la facoltà per i soggetti destinatari delle disposizioni di cui al Dl 225/2010 – banche/enti finanziari – di optare per il mantenimento della trasformabilità in crediti verso l’erario delle differite attive iscritte in bilancio relativamente a svalutazioni/perdite su crediti ovvero al valore di avviamenti e attività immateriali previo il pagamento di un canone annuo. Ciò fu previsto al fine di «superare le criticità sollevate dalla Commissione Europea in merito alla legittimità sotto il profilo della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato della convertibilità in crediti di imposta delle Dta». Il canone annuo è pari all’1,5% della differenza positiva tra l’ammontare della attività per imposte anticipate iscritte in bilancio e le imposte versate.
Nel caso in cui le imposte versate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi siano superiori alle imposte anticipate iscritte ovvero se la base imponibile è negativa nessun canone è dovuto. Sulla scorta del previgente articolo 11 – ora modificato – il versamento del canone annuo aveva riguardo ai periodi di imposta 2015/2029 e il primo versamento, avente a riferimento i dati al 31 dicembre 2015, doveva eseguirsi entro il 31 luglio 2016. Ricordiamo che il canone in parola è deducibile ai fini Ires e Irap.
Le modifiche introdotte prevedono che:
• l’opzione abbia efficacia dal 1° gennaio 2016 e cessi con l’esercizio in corso al 31 dicembre 2030;
• il canone non sia più dovuto annualmente, ma rapportato a ciascun esercizio così collegandosi ai singoli periodi di imposta;
• per l’individuazione dell’ammontare differenziale della delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio e le imposte versate dell’imponibile su cui applicare l’aliquota dell’1,5% si avrà riguardo a quanto risultante alla chiusura dell’esercizio precedente;
• il versamento del canone sarà effettuato in concomitanza con il termine previsto per il saldo delle imposte relative al periodo di imposta precedente;
• per il solo anno 2016 il versamento di cui sopra è stato effettuato entro il 31 luglio 2016.
In sostanza si sposta di un anno l’efficacia del Dl 59/2016 in materia di canone Dta e si stabiliscono i termini a regime del versamento, ferma l’acquisizione in via anticipata di quanto già versato lo scorso luglio.
La trasformazione
Sempre con riguardo al Dl 225/2010 – che ha introdotto il principio di trasformabilità in crediti verso l’erario di talune Dta tipicamente riferibili alle svalutazioni/perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari di cui all’articolo 106, comma 3, del Tuir – va ricordato come l’articolo 16 del Dl 83/2015 abbia introdotto una specifica modalità temporale di recupero delle svalutazioni in parola già rilevate alla data del 31 dicembre 2014 nonché del 25% di quelle rilevate nell’esercizio 2015.
Va tuttavia rilevato come la trasformazione in crediti non subisca limitazioni laddove si realizzi una perdita civilistica, mentre se si tratta di perdita fiscale – articolo 2, comma 56-bis, del Dl 225/2010 – stante l’articolo 84, primo comma, secondo periodo, del Tuir occorre ridurre la perdita dell’ammontare dell’utile che non ha concorso a formare il reddito negli esercizi precedenti. Come dire, la perdita fiscale che ordinariamente darebbe diritto a una pari trasformazione in crediti deve essere decurtata degli utili non assoggettati a tassazione in precedenza. Tale situazione è tipica delle banche di credito cooperativo che in forza delle diverse norme succedutesi nel tempo – da ultimo il Dl 138/2011 – mandano esente da Ires circa il 60% del proprio imponibile. In tale quadro le Bcc venivano penalizzate nella trasformabilità delle Dta: la modifica ora introdotta stabilisce da un lato che alle fattispecie di cui al comma 4 dell’articolo 16 del Dl 83/2015 non si applicano le limitazioni di cui all’articolo 84 del Tuir – vedi prededuzione dalle perdite degli utili non tassati – e che l’ammontare della perdita è prioritariamente ridotto dell’ammontare delle svalutazioni/perdite di cui sopra.