Controlli e liti

Cartella notificabile anche se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario

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di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Nella riscossione tramite ruolo la cartella è assimilabile al precetto perché intima il pagamento del credito riportato nel ruolo che è il titolo esecutivo. Così come il precetto non è un atto esecutivo perché si limita a preannunciare il futuro esercizio dell’azione esecutiva. La norma codicistica vieta la promozione di procedure esecutive nei confronti di chi ha accettato l’eredita con beneficio d’inventario. Pertanto un ente previdenziale può notificare all’erede la cartella dei debiti contributivi del de cuius anche in pendenza della procedura di liquidazione dell’eredità con beneficio d’inventario. Così la Corte di cassazione con la sentenza 1698 (Pres. D’Antonio, Rel. Doronzo) depositata ieri.

La controversia riguarda un erede che accetta l’eredità con beneficio d’inventario e al quale l’Inps notifica una cartella per debiti contributivi del defunto. L’uomo ricorre. Ha accettato l’eredita con beneficio d’inventario e instaurato la procedura concorsuale di liquidazione dei debiti ereditari. Il Codice civile vieta di promuovere procedure esecutive. Dopo un’altalenante giudizio di merito, la controversia approda in Cassazione, ma invano perché:

la cartella è assimilabile al precetto perché riporta un’intimazione a pagare il credito riportato dal titolo esecutivo che è il ruolo;

cartella e precetto non sono atti esecutivi perché non possiedono alcuna autonomia e preannunciano al più l’eventuale futuro esercizio dell’azione esecutiva;

il Codice civile vieta di promuovere le procedure esecutive su quanti hanno accettato l’eredita con beneficio d’inventario, ma non anche di notificare le cartelle.

In conclusione – scrive la Corte – il soggetto chiamato all’eredita e nei cui confronti è avvenuta la notifica dovrà poi opporsi per resistere nel merito alla pretesa.

Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1698 del 23 gennaio 2017

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