Imposte

Cedere il diritto di superficie non genera reddito

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di Gian Paolo Tosoni

Il corrispettivo percepito a fronte della concessione del diritto di superficie non rappresenta un reddito diverso inquadrabile fra gli obblighi di fare, non fare e permettere. Semmai tale provento può generare una plusvalenza riferita alle cessioni di beni immobili, se ne ricorrono le condizioni, ai sensi dell’articolo 67 lettera b), del Tuir. A dirlo è la Ctp Reggio Emilia 222/2/2017 depositata il 13 settembre scorso (presidente e relatore Montanari).

La questione verteva sul corrispettivo percepito a fronte della costituzione di un diritto di superficie concesso da alcune persone fisiche nei confronti di un soggetto terzo, su un terreno agricolo e ricevuto in successione.

L’ufficio, uniformandosi alla circolare 36/E/2013, considerava il corrispettivo rilevante ai fini delle imposte dirette, in quanto rientrante negli obblighi di fare, non fare e permettere, in base all’articolo 67, 1 comma lettera l) del Tuir. Tale interpretazione è stata molto criticata in dottrina, in quanto ritenuta in contrasto con il dettato normativo che, invece, inquadra il diritto di superficie nell’articolo 9, ultimo comma del Tuir.

Peraltro, poco dopo l’emanazione della circolare delle Entrate, era intervenuta la Corte di cassazione con la sentenza 15333 del 4 luglio 2014, fisssando il principio in modo perentorio: il corrispettivo conseguito dalla cessione a titolo oneroso di un diritto di superficie va inquadrato nell’articolo 9 del Tuir, il quale prevede che le disposizioni relative alle cessioni di beni a titolo oneroso si applicano anche nei confronti degli atti che importano la costituzione o il trasferimento di un diritto reale di godimento; la concessione di un diritto di superficie non può essere inquadrata nella assunzione di obblighi di fare come previsto dalla lettera l) dell’articolo 67 (redditi diversi) che riguarda, invece, soltanto l’ipotesi dei diritti personali e non reali.

Sono dello stesso parere i giudici reggiani, secondo i quali la fattispecie della concessione del diritto di superfice su terreno agricolo non può rientrare nell’ipotesi dell’articolo 67, comma 1, lettera b), a meno che non sia edificabile. Inoltre, nella fattispecie oggetto del contenzioso, il terreno era stato ricevuto per successione e, quindi, non poteva nemmeno applicarsi l’ipotesi della cessione entro il quinquennio e la normativa in questo caso esclude l’intento speculativo.

Di conseguenza, la concessione di un diritto di superficie su un terreno agricolo ricevuto in successione (ovvero acquistato da oltre cinque anni) non genera plusvalenza tassabile.

La Commissione provinciale, pertanto, ha accolto il ricorso del contribuente che nel caso specifico riguardava la richiesta di rimborso dell’Irpef assolta in via cautelativa dai cedenti il diritto di superficie.

A questo punto, alla luce di una giurisprudenza - anche di Cassazione - che si sta consolidando, sarebbe utile che l’agenzia delle Entrate desse istruzioni agli uffici territoriali affinché disattendano il contenuto della circolare 36/E/2013, relativamente a questa particolare fattiscpecie, al fine di evitare un inutile contenzioso.

Ctp Reggio Emilia 222/2/2017

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