Imposte

Cessione del credito Iva o Ires anche prima della fine della liquidazione

immagine non disponibile

di Alessandro Germani

La cessione dei crediti Ires e Iva, operata attraverso modalità che garantiscono certezza e trasparenza del rapporto tributario, è consentita prima della chiusura della procedura concorsuale per venire incontro all'esigenza di contenere i costi di quest’ultima. È questa l’importante risposta n. 1 di ieri alla consulenza giuridica formulata dall’Ivass in relazione ad una liquidazione coatta amministrativa di un’assicurazione. E la conclusione sembrerebbe estendibile a procedure concorsuali in genere e liquidazioni.

L’istanza nasce dalla necessità per il commissario liquidatore di monetizzare i crediti Ires e Iva per distribuire le somme ai creditori e chiudere la procedura senza dover attendere le dichiarazioni finali con i relativi aggravi in termini di costi.

La cessione dei crediti Ires ex articolo 43-bis comma 1 del Dpr 602/73 si applica anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso in dichiarazione. In base al comma 3 l’atto di cessione va notificato all’ufficio dell’agenzia delle Entrate e agente della Riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale.

L’articolo 1 del Dm Finanze 30 settembre 1997 n. 384 precisa che possono essere ceduti solo i crediti chiesti a rimborso in dichiarazione. Analogamente, in ambito Iva l’articolo 5 comma 4-ter del Dl 70/88 dispone la cessione del credito risultante dalla dichiarazione.

L’Agenzia ricorda che in base alla risoluzione n. 279/E/02 «un atto che abbia per oggetto la cessione di un credito tributario futuro possa avere rilevanza puramente civilistica tra le parti, non producendo alcun effetto nei confronti dell’amministrazione finanziaria». Essa ne ha chiarito tuttavia il significato affermando che la validità nei confronti dell’erario non è negata, ma diviene tale solo dopo l’indicazione del credito in dichiarazione, la richiesta di rimborso e le formalità di notifica della cessione.

Quindi la cessione del credito tributario “futuro” acquista efficacia ai fini fiscali con la richiesta di rimborso nella dichiarazione finale (dei redditi o Iva) rispettando le modalità di cui all’art. 43-bis del Dpr 602/73.

In conclusione il contemperamento delle esigenze dell’istante (risparmio costi della procedura) e dell’Agenzia (certezza del rapporto tributario) avviene in presenza delle seguenti condizioni:

•l’efficacia fiscale si ha con la richiesta di rimborso del credito in dichiarazione nel rispetto delle prescrizioni del citato articolo 43-bis;

•l’atto di cessione del credito va redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato al competente ufficio dell’Agenzia;

•è necessaria l’esatta individuazione dell’importo del credito ceduto perché, in caso di difformità, si richiede un’integrazione dell’atto di cessione secondo le stesse forme utilizzate per quello originario.

Agenzia delle Entrate, rispota 1/2019 a consulenza giuridica

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©