Controlli e liti

Coassicurazione, la clausola di delega è esente da Iva

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di Massimo Romeo

L’assoggettamento ad Iva delle commissioni di delega percepite da un’impresa assicuratrice delegataria nell’ambito dei rapporti di coassicurazione contrasterebbe con la ratio dell’esenzione dall’imposta della prestazione assicurativa che mira a favorire la stipula di un numero sempre crescente di contratti assicurativi idonei a manlevare lo Stato dal risarcimento degli eventuali danni riportati (dai singoli) non assicurati; la soggezione a Iva di tale prestazione finirebbe per contrastare tale scopo inducendo verosimilmente le singole compagnie assicuratrici a porre a carico del singolo assicurato l’importo da loro pagato a titolo di Iva , con la conseguente plausibile riduzione dei contratti assicurativi per il sopravvenuto maggior costo.
Questo uno dei principi emergenti dalla sentenza della Ctr Lombardia n. 1322/2019 del 21 marzo.
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Il tema delle soggezione o esenzione da Iva delle cosiddette clausole di delega ovvero di quelle commissioni percepite da un’impresa di assicurazione (delegataria) nell’ambito dei rapporti di coassicurazione sembra quasi trovare un orientamento presso le “ corti” milanesi a favore della seconda ( si veda anche il Quotidiano del Fisco del 17-08-2017 e del 04-10-2018 ).
Anche in quest’occasione la vicenda giunta all’attenzione dei giudici milanesi concerneva l’impugnazione da parte di un’ impresa di assicurazione di un avviso di accertamento , ai fini Iva, con cui veniva contestata alla ricorrente l’infedele fatturazione di operazioni imponibili.
I primi giudici accoglievano il ricorso della società contribuente evidenziando che le citate clausole , inserite nei contratti di coassicurazione, sono riconducibili nel campo di applicazione dell’esenzione Iva e che la società assicurativa che ha la gestione integrale di un sinistro non compie prestazioni di servizio o commerciali a favore di altre società ma svolge effettive prestazioni ausiliarie di assicurazione inquadrabili fra le operazioni esenti (articolo 10, Dpr 633/1972) o comunque accessorie all’attività assicurativa e, pertanto, esenti da Iva.
L’Ufficio criticava in appello tale decisione della Ctp evidenziando come in tali contratti di coassicurazione, a fronte di un unico rischio assicurato, si hanno una pluralità di rapporti assicurativi tre le compagnie e l’assicurato e che , in tal caso, l’impresa coassicuratrice delegataria si sostituisce alle imprese coassicuratrici deleganti nello svolgimento di un’intera fase del rapporto assicurativo dotata di una propria autonoma utilità ( Cgue 17.3.2016, causa C-40/15, sentenza n. 19583/2018 della S.C.). La Ctr , nel confermare il decisum di prime cure, ritiene, preliminarmente, di accostarsi al principio affermato da altra sentenza dello stesso organo giudicante ( n. 2751/2018) laddove ha stabilito che «la regolamentazione dei rapporti interni tra coassicuratori, mediante la cosiddetta clausola di delega, e le concrete modalità di esecuzione dei compiti delegati, con o senza la spendita del nome dei coassicuratori, non ha incidenza sulla nozione di operazioni di assicurazione, così come definita sul piano fiscale dalla normativa comunitaria e dalla elaborazione giurisprudenziali della CGUE che risulta radicata su due specifici elementi: la idoneità delle diverse prestazioni o attività ad integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico; l’esistenza di un vincolo contrattuale tra il prestatore di servizio e l’assicurato, che ricorre nel rapporto di coassicurazione».

Dall’esame della documentazione prodotta il collegio regionale considera il caso esaminato accostabile a quello deciso in altra composizione e con il principio sopra enunciato, in quanto :

ciascuna delle compagnie coassicuratrici assumeva un’obbligazione diretta, seppur parziale, alla corresponsione a favore dell’assicurato dell’indennità prevista dal contratto di assicurazione per la copertura dell’unico rischio;

la presenza di più rapporti con responsabilità nei confronti di un unico assicurato comporterebbe una non altrimenti sostenibile moltiplicazione di adempimenti e di costi sia per l’assicurato che per le compagnie coassicuratrici;

la ricorrente (delegataria) svolgeva essa stessa una prestazione unitaria verso l’assicurato il quale sottoscriveva, previa adesione, la relativa clausola.

Alla luce di tali considerazioni i giudici osservano come l’attività gestita dalla società ricorrente ( delegataria) è da qualificarsi come vera e propria attività assicurativa e pertanto esente da Iva; ad avvalorare tale assunto la Ctr richiama la ratio legis citata in premessa.

Ctr Lombardia, sentenza. 1322 del 21 marzo 2019

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