Imposte

Coassicurazione, commissioni di delega esenti da Iva

di Massimo Romeo

Il compenso denominato «commissione di delega» ovvero «commissione per l’esercizio dell’attività di delega», percepito dall’impresa delegataria per le attività di gestione del contratto con l’assicurato non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi autonoma, diversa dalle prestazioni tipiche rese nell’ambito del rapporto assicurativo, pertanto da ricomprendersi nel concetto di operazioni esenti da Iva. Questo il principio della sentenza 4108/01/2018 della Ctr Lombardia ( clicca qui per consultarla ).

La vicenda
Il tema del regime Iva da applicare alle commissioni di delega nell’ambito dei rapporti di coassicurazione sta avendo orientamenti divergenti all’interno delle commissioni tributarie lombarde; nello stesso senso della pronuncia in commento (esenzione da Iva) si era già pronunciata la ctp di Milano con la sentenza 3262 del 19 luglio 2017 (si veda Quotidiano del Fisco del 17 agosto 2017) , in senso opposto (per l’imponibilità) recente Ctr Lombardia con la sentenza 3748/2018 ritenendo che tale compenso è soggetto all’imposta sul valore aggiunto in quanto tali prestazioni non consistono nella copertura di un rischio né sono rese da un mediatore o da un intermediario di assicurazione, essendo del tutto irrilevante che la società delegataria sia anche parte del rapporto con l’assicurato o che svolga l’attività delegata in forza di un mandato con rappresentanza o senza rappresentanza.
La fattispecie , tornata nuovamente sul tavolo dei giudici tributari ambrosiani, riguardava l’impugnazione da parte di una società per azioni di un avviso di accertamento scaturente da diversi controlli ad alcune compagnie di assicurazioni, tutte delegatarie della delegante (ricorrente), dalle quali emergevano contratti di coassicurazione i cui importi non erano stati assoggettati a Iva (ex articolo 21 del Dpr 633/1972) perché ritenuti compresi nella fattispecie di esenzione (articolo 10, comma I, numeri 2 e 9, del Dpr 633/1972).
La motivazione della ripresa dell’Ufficio si sostanziava sull’assunto che «l’oggetto della delega non è il compimento di singoli atti giuridici bensì la gestione del rapporto assicurativo e che tali importi non sono esenti da iva atteso che sono esenti dall’imposta , secondo il dettato normativo : ... 2) le operazioni di assicurazione, riassicurazione e di vitalizio; ...9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7»; a conforto di tale assunto citava anche la direttiva n. 2006/112/Ce secondo cui gli Stati membri esentano le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relativa a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione.

La sentenza
I giudici regionali decidono di confermare la sentenza di primo grado, annullando pertanto la ripresa Iva dell’Ufficio, da un lato ritenendo di accostarsi ad altra giurisprudenza della stessa Ctr (sentenza 4958/07/2015) dall’altro richiamando la stessa prassi ministeriale (risoluzione 8/5/1980, n. 381.732, risoluzione 13/8/1996, n. 198/E , risoluzione 88/E/2001) nonché una sentenza della Corte di giustizia Ue (n. 25/2/1999, cause C-349/96, C- 472/03 e C- 40/15).

In sostanza il collegio lombardo considera dirimente il concetto di accessorietà come esplicitato dalla giurisprudenza eurounionale ovvero laddove viene affermato che «una operazione deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a se stante, bensì il mezzo per fruire delle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore»; calando tale principio nella fattispecie fiscale in esame ritiene che vadano annoverate tra le operazioni esenti da Iva:
a) quelle relative a contratti di assicurazione, riassicurazione e vitalizio;
b) le provvigioni corrisposte agli intermediari che operano per conto delle imprese di assicurazione (agenti, broker,...);
c) parimenti le prestazioni accessorie alle coassicurazioni, svolte in esecuzione delle clausole di delega, integrate in un’unica prestazione contrattuale contestualmente regolamentata.

Il principio di diritto che viene quindi affermato è il seguente «il compenso denominato commissione di delega ovvero commissione per l’esercizio dell’attività di delega, percepito dall’impresa delegataria per le attività di gestione del contratto con l’assicurato, non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi autonoma, diversa dalle prestazioni tipiche rese nell’ambito del rapporto assicurativo, pertanto è da ricomprendersi nel concetto di operazioni esenti da Iva».

Ctr Lombardia, sentenza 4108/01/2018

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