Imposte

Codice fiscale errato, sanzione ridotta per i crediti

Interpello 348: se una comunicazione di sconto in fattura viene annullata, con riversamento del credito già compensato, quest’ultimo viene qualificato come “non spettante” e non come inesistente

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di Giuseppe Latour

Nell’ipotesi di annullamento di una comunicazione di sconto in fattura, con il successivo riversamento del credito già compensato, questo credito viene qualificato come “non spettante” e non come inesistente, nel caso in cui gli interventi siano stati realmente eseguiti e ci sia soltanto un errore relativo al codice fiscale del soggetto individuato nella fattura.

La sanzione, in sostanza, sarà più bassa: il 30% al posto di una misura compresa tra il 100 e il 200 per cento.

L’apertura è contenuta nella risposta a interpello n. 348/2023, pubblicata dalle Entrate, che analizza il caso di un errore nell’ambito della cessione di un credito maturato in ambito condominiale. L’impresa il 16 febbraio 2022 porta in compensazione la prima rata del bonus collegato a lavori eseguiti. Si tratta del primo Sal. Al momento della comunicazione relativa al secondo Sal, pochi mesi dopo, la direzione provinciale contesta un errore. Le fatture emesse, pur essendo corrette per tutto il resto, riportano un codice fiscale sbagliato. A quel punto, si prende atto dell’errore, viene annullata la comunicazione, vengono emesse due note di variazione in diminuzione a storno delle fatture errate, vengono emesse due nuove fatture e viene presentata una nuova comunicazione di sconto. Il quesito è quale sia la sanzione legata al credito da riversare. Questa cambia in modo sostanziale, a seconda del fatto che sia qualificato come “non spettante” o come inesistente.

Per poter qualificare un credito come inesistente - spiega l’Agenzia - «è necessario che lo stesso sia ancorato ad una situazione non reale o non vera»; perché il credito sia non spettante è necessario, invece, che «la non sussistenza dei presupposti costitutivi del credito sia intercettabile in sede di controllo automatizzato o formale».

Secondo la risposta, il credito agevolativo in favore del fornitore si origina «solo a seguito di accettazione della comunicazione dell’opzione di sconto». Fondamentale che, in questo caso, il credito compensato si ricolleghi ad un intervento realmente eseguito e fatturato correttamente, «con la sola eccezione dell’errata indicazione del codice fiscale del fruitore dei lavori agevolabili».

Questo errore è considerato sostanziale, e ha reso necessaria la correzione dell’operazione con il riversamento del credito indebitamente utilizzato, perché sorto da una comunicazione poi annullata. La rettifica dell’operazione, però, ha rigenerato il credito. È evidente come, tra la prima e la seconda comunicazione, l’intervento fatturato resti il medesimo, «come si evince dall’intestazione e dalla parte descrittiva delle fatture stornate». Conseguentemente, «il credito in parola può dirsi reale, benché correttamente maturato solo a seguito dell’accettazione della comunicazione della nuova opzione di sconto e, dunque, non spettante al momento della compensazione eseguita a febbraio del 2022».

Quindi la sanzione sarà quella prevista «dall’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997», che punisce l’«utilizzo di un credito d’imposta esistente in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti», ovvero, in questo caso, prima dell’invio della comunicazione corretta. La sanzione resta ravvedibile.

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